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Da sapere

– Il termine di due anni non si applica solo allo scontro tra auto,ma anche nel caso di danni conseguenti alla circolazione come lo sbandamento per una buca –

Il tempo massimo per chiedere il risarcimento del danno all’assicurazione, in caso di incidente stradale, è di due anni (Art. 2947 cod. civ.). Tale termine di prescrizione, però, non riguarda solo le ipotesi di scontri tra due o più veicoli, ma qualsiasi sinistro verificatosi a seguito della circolazione dell’auto, come nel caso di sbandamento della vettura a causa di una buca sulla strada o una lastra di ghiaccio. È quanto chiarito dalla Cassazione poche ore fa (Cass. sent. n. 5894/2016 del 24.03.16).

La Corte ricorda che, per applicare la prescrizione breve di due anni, prevista dal codice civile (Art. 2947 cod. civ.) in caso di sinistri stradali, non è necessario che si tratti di danni derivati dalla circolazione dei veicoli intesa “in senso stretto” (come urto tra automobili), ma è sufficiente che vi sia un qualsiasi nesso di dipendenza per il quale l’evento dannoso si colleghi alla circolazione medesima. In pratica, la circolazione può limitarsi ad essere solo la causa originaria dell’incidente, a prescindere poi da quale sia stata la ragione concreta e finale del danno, che ben potrebbe quindi essere non solo un’altra auto, ma anche una fossa, uno pneumatico abbandonato sull’autostrada o una lastra di ghiaccio non rimossa.

Dunque, qualsiasi sia stata la ragione che abbia determinato lo sbandamento dell’auto e il danno per il conducente o per il mezzo, il termine entro cui inviare la lettera raccomandata a.r. l’assicurazione, contenente la richiesta di pagamento, è di due anni. Spirato tale tempo non è più possibile ottenere l’indennizzo, anche in presenza di evidenti ragioni.

Fonte: La Redazione di http://www.laleggepertutti.it/

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