Open/Close Menu Fornire un'assistenza legale dall'approccio chiaro e pratico.

Tutela del Consumatore – Guida alla compilazione dell’autocertificazione

– Per chi non ha la televisione o per chi fa parte di una famiglia in cui un membro già paga l’abbonamento c’é solo una soluzione per non pagare una seconda volta: inviare l’autocertificazione all’Agenzia delle Entrate –

Ti sei chiesto come non pagare il canone Rai visto che non possiedi una televisione? Oggi questo è possibile inoltrando alla Agenzia delle Entrate una autocertificazione di non possesso della Tv. L’autocertificazione ha validità annuale e pertanto va inviata una volta all’anno. Il Ministero ha previsto, allo scopo, un apposito modello, che sostituisce tutti i precedenti modelli, ormai abrogati. Qui di seguito verrà indicata la procedura da seguire.

Il primo passo è procurarsi tale autocertificazione, denominata “dichiarazione sostitutiva relativa al canone di abbonamento alla televisione per uso privato”.

Il modello presenta una parte introduttiva, contenente l’informativa sul trattamento dei dati personali, e ulteriori due pagine delle quali bisogna compilare ogni campo con i propri dati personali. Presentando il modulo personalmente, tramite raccomandata a.r., non è necessario riempire la sezione “Impegno alla presentazione telematica”. Al contrario, qualora l’invio sia effettuato da un intermediario abilitato alla presentazione telematica, ossia commercialisti, ragionieri, Caf, ecc., è necessario inserire nell’apposito riquadro il codice fiscale dell’intermediario, la data dell’impegno e la sua firma.

Spedizione postale con raccomandata a.r.

Il modello, debitamente compilato e corredato da una copia di un documento di riconoscimento in corso di validità può essere trasmesso alla Agenzia delle Entrate tramite raccomandata a.r. all’indirizzo “Agenzia delle entrate – Ufficio Torino 1 – Sportello abbonamenti TV – Casella postale 22 – 10121 Torino”. È richiesta una raccomandata priva di busta, con il plico piegato su se stesso. La dichiarazione si considera presentata nella data di spedizione risultante dal timbro postale.

Spedizione telematica

La dichiarazione sostitutiva può essere spedita in via telematica:

– dal contribuente o dai suoi eredi; allo scopo è necessario dotarsi di una apposita applicazione web presente sul portale dell’Agenzia delle Entrate, utilizzando le credenziali Fisconline o Entratel rilasciate dall’Agenzia delle Entrate;

– tramite un intermediario abilitato, ossia un commercialista, un ragione, un Caf, ecc.

La data di presentazione dell’autocertificazione è quella risultante dalla ricevuta rilasciata in via telematica dall’Agenzia delle Entrate.

Termini per la spedizione

Se il modello viene spedito con raccomandata a.r. entro 30 aprile 2016, si ottiene l’esenzione per l’intero anno 2016, ossia dal 1.01.2016 al 31.12.2016. Se il modello è trasmesso tra il 1° maggio 2016 e il 30 giugno 2016, l’esenzione sarà limitata agli ultimi 6 mesi del 2016, ossia da luglio a dicembre.

Scegliendo, invece la modalità di invio telematica, la spedizione deve avvenire entro il 10.05.2016 per ottenere l’esenzione per l’intero anno 2016. Se la trasmissione della dichiarazione avviene con ritardo, ossia dall’11.05.2016 ma comunque non oltre il 30.06.2016, l’esenzione sarà limitata agli ultimi 6 mesi del 2016, ossia da luglio a dicembre.

La dichiarazione sostitutiva presentata dal 1° luglio 2016 ed entro il 31 gennaio 2017 ha effetto per l’intero canone dovuto per l’anno 2017.

Attenzione: la dichiarazione sostitutiva ha validità di un solo anno e va sempre rinnovata negli anni successivi, per come qui di seguito indicato.

Dichiarazioni sostitutive relative agli anni 2017 e successivi

Per ottenere l’esenzione per gli anni successivi al 2016, la dichiarazione sostitutiva di non possesso deve essere presentata tra il 1° luglio dell’anno precedente ed entro il 31 gennaio dell’anno cui ci si riferisce. Ad esempio, per ottenere l’esenzione per il canone Rai relativo al 2018, si ha tempo per presentare la dichiarazione sostitutiva di non possesso dal 1° luglio 2017 al 31 gennaio 2018. Qualora la dichiarazione venga trasmessa dal 1 febbraio al 31 giugno dell’anno del quale si chiede l’esenzione, l’esenzione sarà concessa limitatamente agli ultimi 6 mesi dell’anno, ossia da luglio a dicembre.

Istruzioni per la compilazione

Nella sezione “Dati Generali” vanno indicati i dati anagrafici del richiedente.

Vanno compilate anche:

– la sezione “in qualità di erede”, solo in caso di decesso del titolare dell’abbonamento;

– la sezione “impegno alla presentazione telematica”, solo se, per la trasmissione della dichiarazione, ci si avvale di un intermediario abilitato alla spedizione telematica.

Capitolo quadri:

– il quadro A va compilato per comunicare la non detenzione di un apparecchio televisivo. Si compone di due sezioni “Dichiarazione” e ”Dichiarazione di variazione dei presupposti” che vanno compilate alternativamente.

– il quadro B va compilato per richiedere il non addebito del canone in alcuna delle utenze elettriche intestate al dichiarante, in quanto il canone è dovuto in relazione ad altra utenza elettrica intestata ad un altro componente della stessa famiglia anagrafica. È il caso, ad esempio, di due soggetti, facenti parte della stessa famiglia anagrafica, ma titolari di utenze elettriche separate. Il quadro B è composto dalle sezioni “Dichiarazione” e “Dichiarazione di variazione dei presupposti”, che vanno compilate alternativamente.

La sezione “Dichiarazione” va compilata per indicare che il canone di abbonamento alla televisione per uso privato non deve essere addebitato in alcuna delle bollette elettriche intestate al dichiarante, in quanto il canone è dovuto in relazione all’utenza elettrica intestata ad altro componente della stessa famiglia anagrafica. In questa sezione, pertanto, va indicato il codice fiscale del componente della famiglia anagrafica intestatario dell’utenza elettrica su cui il canone è addebitato.

La sezione “Dichiarazione di variazione dei presupposti” va compilata per comunicare il venir meno dei presupposti di una dichiarazione sostitutiva precedente, della quale va indicata la data di presentazione.

Fonte: Temistocle Marasco da http://www.laleggepertutti.it/

© 2016 Studio Legale Montanari.
Website made by Federico Vallini

logo-footer