– Appartarsi in auto non è più reato ma potrebbe costare molto caro: sanzioni fino a 30.000 euro –
Fino a prima della depenalizzazione avutasi solo pochi mesi fa (Decreti legislativi 15 gennaio 2016 n. 7 e 8 recanti “Disposizioni in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili” e “Disposizioni in materia di depenalizzazione”) chi compiva atti osceni in luogo pubblico poteva essere punito con una sanzione penale che andava da 3 mesi fino a 3 anni di reclusione.
Sotto la vigenza della norma depenalizzata, diverse sentenze della corte di cassazione si sono soffermate sulla definizione degli atti osceni, specie per quel che riguarda l’appartarsi in macchina sulla pubblica via, come da sempre fanno le giovani coppie di fidanzati.
In buona sostanza, possiamo dire, che si configura l’atto osceno in luogo pubblico a bordo della propria autovettura, quando ci si trovi in una situazione nella quale, a causa della l’illuminazione stradale, per il fitto passaggio di altre persone, di altre autovetture o altre specifiche circostanze, sia possibile vedere all’interno della autovettura (in sosta o in movimento non fa alcuna differenza) il compimento di atti di libidine sessuale.
Non è necessario il compimento dell’atto sessuale in senso stretto, né che le persone all’interno della autovettura siano nude, essendo sufficiente che sia possibile per i passanti, vedere all’interno dell’abitacolo della autovettura, il compimento di atti contrari al senso di pudore. (Trent’anni fa, ad esempio, poteva essere ritenuto non rispettoso del senso del pudore anche semplicemente baciarsi in modo appassionato).
Con questo si intende evidenziare il fatto che per la concreta individuazione delle condotte punibili, occorre tenere conto di tutta una serie di circostanze specifiche quali, ad esempio, il luogo, l’orario e le concrete modalità di tutta la vicenda nel senso che, ad esempio, potrebbero essere considerati osceni anche solo pesanti palpeggiamenti se compiuti di fronte ad un pubblico esercizio commerciale molto frequentato.
Si può parlare, perciò, di atti osceni quando si compiano atti ed atteggiamenti di libidine sessuale non adottando le necessarie precauzioni tali da non rendere visibile, dall’esterno e per chi si trova a passare, l’interno dell’autovettura (come potevano essere i classici fogli di giornale ai finestrini che ricordano le persone orami non più giovanissime come me).
Pur essendo stato depenalizzato, la definizione che la giurisprudenza ha fornito nel corso degli anni resta comunque valida al fine di individuare quali sono le condotte che debbano essere sanzionate quali atti osceni in luogo pubblico, anche se, come detto, alla sanzione penale della reclusione (francamente retaggio di una cultura oramai superata) è stata sostituita dalla sanzione amministrativa del pagamento di “multe” da 5000 a 30000 euro.
Per appartarsi in auto senza incorrere nella pesante sanzione pecuniaria, quindi, è necessario adottare gli opportuni accorgimenti per non essere visti perché se è vero, com’è vero, che non si rischia di “sporcarsi la fedina penale”, è altrettanto vero che la sanzione amministrativa è davvero molto (a mio giudizio eccessivamente) salata.
In ogni caso è opportuno specificare che nel caso in cui gli atti osceni venissero consumati in luoghi abitualmente frequentati da soggetti minorenni (si pensi ad esempio nei pressi di una scuola o di un parco pubblico) la condotta continua ad essere considerata reato per la quale resta la sanzione penale della reclusione da 4 mesi a 4 anni.
Fonte: Antonio Ciotola da http://www.laleggepertutti.it