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– Assumere medicinali in grado di alterare il tasso alcolemico comporta ugualmente la guida in stato di ebrezza –

Dichiarare di assumere abitualmente farmaci che hanno la capacità di influire sui risultati dell’alcoltest non salva dalle sanzioni, qualora siano stati violati i valori soglia: lo ha dichiarato a più riprese la Cassazione (Cass. sent. n. 38793/2011).

Esistono farmaci che hanno la capacità di rallentare lo smaltimento dell’etanolo nel sangue e altri che addirittura possono determinarne un incremento. L’assunzione costante di medicinali, dovuta a malattie croniche, secondo la Corte di Cassazione, può falsare i risultati dell’alcoltest (Cass. sent. n. 28388 del 13.07.2012).

Tuttavia colui che ha assunto, per qualsiasi ragione, alcolici o misture, rimedi, prodotti e farmaci contenenti alcol, ha l’obbligo di astenersi dal condurre veicoli (Cass. sent. n. 4967 del 31.01. 2014; Cass. sent. n. 15562 del 3.04.2013). Ciò in quanto il test del palloncino scatta anche in caso di assunzione di farmaci a base di alcol. Difatti, non si salva dalla sanzione per guida in stato di ebbrezza chi, nonostante l’alcoltest dia esito positivo, sostenga che il risultato sia falsato dall’assunzione di un particolare medicinale (Cass. sent. n. 36887 dell’11.09.2015).

È dovere di ogni conducente accertarsi della compatibilità dell’assunzione del farmaco con la guida dell’automobile. Il fatto che il conducente non sia un farmacista o un medico e, pertanto, non abbia conoscenza delle esatte conseguenze che un medicinale può comportare, non può scusarlo dalla sanzione

Fonte: Temistocle Marasco da http://www.laleggepertutti.it

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