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– Pur rientrando tra le spese straordinarie, l’iscrizione a una scuola privata non deve essere necessariamente comunicata concordata: per cui l’ex deve versare il 50% della spesa sostenuta –

In caso di separazione o divorzio, la madre che abbia iscritto i figli alla scuola privata (nella fattispecie un asilo) non è tenuta a comunicarlo preventivamente al marito; per cui, rientrando tale spesa tra quelle straordinarie per il mantenimento, l’ex coniuge, anche se non consultato, dovrà corrispondere il 50% dell’importo. Lo afferma il Giudice di Pace di Taranto (G.d.P. Taranto, sent. n. 1166/2016 del 31.03.2016 ), il quale riprende lo stesso orientamento già manifestato dalla Cassazione (Cass. ord. n. 16175/2015 del 30.07.2015).

Come noto, i coniugi separati o divorziati devono entrambi concorrere, nella misura indicata dal giudice (di norma, al 50% ciascuno), alle spese straordinarie necessarie per il mantenimento dei propri figli (le spese ordinarie, invece, vengono sostenute integralmente dal genitore presso cui la prole convive: la copertura dei relativi importi rientra infatti nell’assegno mensile che viene erogato dall’ex).

Le spese straordinarie, quando resesi necessarie nell’interesse primario del figlio, non necessitano di essere concordate in anticipo tra i genitori; pertanto, se uno dei due non paga la propria quota, l’altro – che abbia anticipato l’importo in luogo di quest’ultimo – può ottenere nei suoi riguardi un decreto ingiuntivo.

La spesa per l’iscrizione a una scuola privata (come può essere anche la scuola dell’infanzia) è certamente una spesa straordinaria, ma va classificata tra quelle “necessarie” e, pertanto, non richiede il previo accordo tra i coniugi e, quindi, non va neanche comunicata in anticipo. Insomma, il genitore presso cui vivono i figli, può prendere, autonomamente, la decisione dell’iscrizione e poi chiedere all’ex il pagamento della sua quota.

Fonte: La Redazione di http://www.laleggepertutti.it

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