– Vietato cambiare le chiavi di casa per impedire all’ex coniuge di ritornare a casa anche se questi ha ormai abbandonato l’appartamento: scatta il reato di violenza privata oltre all’illecito civile –
Prima che il giudice, nella causa di separazione di una coppia sposata, decida a chi dei coniugi assegnare la casa, nessuno dei due può decidere, arbitrariamente, di cambiare la serratura di casa affinché l’altro non vi entri più, anche se quest’ultimo ha già abbandonato il tetto per andare a vivere altrove. È quanto chiarito dalla Cassazione con una sentenza di qualche giorno fa (Cass. sent. n. 25626/2016 del 20.06.2016). Scatta, infatti, in questi casi, il reato di violenza privata (Art. 610 cod. pen.): un delitto per il quale la legge prevede la reclusione fino a quattro anni.
Il colpevole può tuttavia contare sul “perdono” del giudice ricorrendo al nuovo istituto della tenuità del fatto: il codice penale (Art. 131 bis cod. pen.), a seguito di recenti modifiche, prevede infatti che per tutti i reati puniti con meno di cinque anni di reclusione, non si proceda più con il giudizio e la conseguente pena, ma con l’immediata archiviazione del procedimento (senza quindi alcuna conseguenza di tipo sanzionatorio). La fedina penale, tuttavia, resta macchiata e la vittima può comunque ricorrere al giudice civile per il risarcimento del danno, ma nessuna pena scatta per il colpevole.
Cambiare le chiavi di casa è reato e illecito civile
Sono numerosi i casi in cui la legge vieta espressamente, al proprietario di un appartamento, di cambiare le chiavi della serratura della porta di casa: si tratta di tutte quelle ipotesi in cui l’appartamento è anche luogo di stabile dimora (anche) di un soggetto diverso dal proprietario. Chi impedisce all’inquilino (anche se moroso e divenuto abusivo), al comodatario, al convivente, all’ospite (purché stabile) di far ritorno sotto il tetto sui cui ha fatto ormai affidamento, deve rispondere di tale propria azione in due sedi:
- quella civile: contro di lui potrà infatti essere intentata una causa civile per lo spossessamento arbitrario;
- quella penale: contro di lui si potrà sporgere querela per violenza privata. In quest’ultimo caso, però, come detto si può evitare la pena grazie alla nuova “tenuità del fatto”, trattandosi di un reato di lieve entità.
Già in precedenza la Cassazione si era espressa in tal senso su un caso relativo a sostituzione della serratura della porta di accesso a un vano caldaia, con mancata consegna delle chiavi al condomino e inibizione dell’esercizio del diritto di servitù gravante sul locale.
Gli stessi concetti valgono, dunque, anche per la coppia sposata che ancora non si sia separata, sebbene sia ormai conclamata la rottura del legame. Sebbene l’ormai ex coniuge sia uscito fuori di casa, potrebbe sempre farvi ritorno per raccogliere la propria roba. Impedirgli tale accesso costituisce uno spossessamento e una violenza.
Come cambiare le chiavi di casa senza commettere reato
L’unico modo per il proprietario di casa che voglia cambiare le chiavi del lucchetto e, in questo modo, evitare che l’altro vi faccia più ritorno è di trovare un preliminare accordo con l’ex coniuge (accordo che, per prudenza, dovrà essere redatto per iscritto) o di attendere la cosiddetta udienza presidenziale (la prima udienza della causa di separazione) durante la quale il Presidente del tribunale deciderà a chi dei due coniugi assegnare la casa.
Fonte: La Redazione di http://www.laleggepertutti.it