– Se è nel preminente interesse del minore, il convivente omosessuale può adottare il figlio avuto dal partner a seguito di una precedente unione etero –
Coppie gay: gli omosessuali sono finalmente liberi di adottare il figlio avuto dal proprio partner, sia ciò il frutto di un precedente rapporto etero o di una procreazione assistita. Quello che non è riuscito a fare il legislatore, lo fa oggi la Cassazione, firmando una sentenza storica (Cass. sent. n. 12962/16 del 22.06.16) per il nostro Paese (sebbene già anticipata da qualche pronuncia di primo e secondo grado). La cosiddetta Stepchild Adoption è, di fatto, una realtà anche in Italia: una realtà che, per il momento, ha trovato la via libera solo grazie all’interpretazione estensiva dei giudici e che ha fatto sino ad oggi discutere a lungo l’opinione pubblica e le forze politiche. Politica che, seppur nel rivoluzionario progetto di riconoscere alle coppie gay gli stessi diritti delle coppie sposate, non è riuscita però a toccare il discorso “minori”.
Nella visione dei giudici, però, le norme già ci sono e non c’è bisogno di aggiungerne di altre: l’adozione del figlio del compagno gay rientra in quelle forme di adozione “in casi particolari” previste dalla legge e, come tale, subordinata solo al fatto che vi sia la verifica di un effettivo interesse per il minore.
Viene così confermato l’ok all’adozione di una bambina di sei anni richiesta dalla donna gay, convivente stabile con un’altra donna la quale aveva avuto la bimba attraverso la procreazione assistita in Spagna. I giudici del merito hanno dunque rilevato la sussistenza del maggiore interesse del minore che è il principio indicato dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani e che ha ispirato le recenti riforme del diritto di famiglia.
La Suprema Corte ha, così, ufficializzato poche ore fa il suo primo sì alla stepchild adoption nella coppia omosessuale. L’adozione “in casi particolari” – scrive la Corte – “non determina in astratto un conflitto di interessi tra il genitore biologico e il minore adottando, ma richiede che l’eventuale conflitto sia accertato in concreto dal giudice”. Non c’è neanche bisogno, ai fini della suddetta adozione, che il minore versi in uno stato di abbandono. L’unica condizione richiesta dalla legge è che il provvedimento di adozione, autorizzato dal giudice, risulti a vantaggio del bambino.
Alla “adozione in casi particolari” possono accedere sia i single sia le coppie di fatto senza alcuna discriminazione in merito all’orientamento sessuale del richiedente e alla natura della relazione che ha instaurato con il suo partner. In sintonia con il sistema della tutela dei minori e dei rapporti di filiazione biologica ed adottiva attualmente vigente, deve ritenersi sufficiente l’impossibilità “di diritto” di procedere all’affidamento pre-adottivo e non solo quella “di fatto”, derivante da una condizione di abbandono in senso tecnico giuridico o di semi abbandono.
Fonte: La Redazione di http://www.laleggepertutti.it/