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– Utilizzo di lavoratori stagionali sotto i 18 anni: adempimenti da effettuare, autorizzazioni e divieti –

Non ho ancora 18 anni, ma un’azienda vorrebbe assumermi come cameriere stagionale: può farlo?

È generalmente consentito avvalersi del lavoro dei ragazzi al di sopra dei 15 anni, non solo come dipendenti a tempo indeterminato, ma anche come stagionali, o addirittura retribuendoli con i voucher, cioè i buoni-lavoro.

L’età minima per l’ammissione al lavoro, difatti, è fissata al momento in cui si conclude il periodo di istruzione obbligatoria e, in ogni caso, non può essere inferiore ai 15 anni compiuti.

Per assumere un minorenne, tuttavia, qualsiasi sia il tipo di contratto, bisogna rispettare delle precise regole.

Lavoro dei minorenni: adempimenti

Prima che un minorenne possa essere assunto, sono necessari diversi adempimenti:

– la valutazione dei rischi specifici per i minori da parte del datore di lavoro, della quale deve essere consegnata copia ai genitori;

– una visita medica preassuntiva, il cui costo è a carico del datore di lavoro, che va ripetuta ogni anno; la visita è effettuata presso l’Asl territorialmente competente (se l’impresa è soggetta a sorveglianza sanitaria la visita è a cura del medico competente); il medico deve poi rilasciare un giudizio, che può essere di idoneità totale, parziale o temporanea: l’esito è comunicato per iscritto al lavoratore e ai titolari della potestà genitoriale;

– l’autorizzazione dei genitori allo svolgimento di attività lavorativa, o di chi esercita le funzioni genitoriali.

Lavori vietati per i minorenni

Ci sono poi dei lavori non consentiti a chi non è ancora maggiorenne (D. Lgs. 262/2000):

– lavori che espongono a rumori che superano gli 87 decibel;

– attività di trasporto carichi, se la durata è superiore a 4 ore giornaliere, compreso il ritorno a vuoto;

– lavori che espongono a sostanze tossiche, corrosive, esplosive, cancerogene, nocive;

– lavori in macellerie in cui si utilizzano arnesi taglienti e in celle frigorifere;

– lavori con saldatrici ad arco o ossiacetileniche;

– lavori con martelli pneumatici, pistole fissachiodi, strumenti vibranti e apparecchi di sollevamento meccanici;

– lavori il cui ritmo è determinato dalla macchina e che sono pagati a cottimo;

– lavori in pozzi, cisterne, cave, miniere, torbiere e industria estrattiva in genere;

– lavori sulle navi in costruzione, nelle gallerie o utilizzando forni ad elevate temperature;

– lavori all’interno di cantieri edili in cui si possono verificare rischi di crollo;

– legaggio ed abbattimento degli alberi;

– in generale, i lavori che espongono a particolari rischi per la salute e la sicurezza: l’elenco completo è riportato nell’allegato al decreto sul lavoro minorile (D. Lgs. 262/2000).

divieti sono comunque relativi alle sole specifiche fasi del processo produttivo e non all’attività nel suo complesso. L’inosservanza delle disposizioni è punita con l’arresto fino a sei mesi e con ammende fino ad un massimo di 5164,56 euro.

Minorenni e orario di lavoro

L’orario di lavoro dei minorenni non può mai superare le 8 ore giornaliere e le 40 settimanali. Per i quindicenni ancora soggetti all’obbligo scolastico, l’orario massimo è invece pari a 7 ore giornaliere e 35 settimanali (Mlps Int. n. 11/216). Lo straordinario è vietato.

È inoltre vietato il lavoro notturno, nell’arco di tempo che va dalle 22 alle 6 o dalle 23 alle 7, a meno che le attività svolte non siano di carattere culturale, artistico o sportivo ed il lavoro non superi la mezzanotte.

Fonte: Noemi Secci da http://www.laleggepertutti.it/

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