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– La rinuncia all’eredità, per non dover pagare i debiti del soggetto defunto, si può fare solo con la dichiarazione in Tribunale; non basta la scrittura privata autenticata –

La rinuncia all’eredità è un atto che consente all’erede che la compie di non rispondere dei debiti del soggetto deceduto; in tali casi, quindi i creditori non potranno pignorare i beni del rinunciante. Se non esistono altri eredi o tutti gli eredi rinunciano all’eredità, il creditore non avrà possibilità di recuperare quanto il defunto gli doveva.

Proprio per l’importanza degli effetti che scaturiscono da tale atto, la rinuncia all’eredità può avvenire solo con una forma solenne stabilita dalla legge, non essendo previste forme equipollenti. È quanto chiarito dalla Cassazione con una recente sentenza (Cass. sent. n. 13590/2016 del 4.07.2016).

Come si fa la rinuncia all’eredità: la procedura

La rinuncia all’eredità deve farsi con dichiarazione effettuata presso un notaio di propria fiducia o presso la cancelleria del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione (sezione “volontaria giurisdizione”). Tale dichiarazione verrà poi inserita, a cura del notaio o del cancelliere, nel registro delle successioni.

Secondo la Suprema Corte, la rinuncia all’eredità non può essere fatta con scrittura privata autenticata; in tal senso i giudici si sono espressi più volte affermando che “del tutto infondata risulta la tesi in diritto del ricorrente, secondo cui la rinuncia all’eredità può anche essere fatta con scrittura privata autenticata, sia perché contraria alla disciplina del codice civile (Artt. 519 e 525 cod. civ.), sia perché atto di notevole incidenza in tema di successione ereditaria, riguardo, in particolare, ai chiamati all’eredità e ai creditori”.

Documenti per la rinuncia all’eredità

Per la rinuncia all’eredità sono necessari i seguenti documenti:

  • documento di chi rinuncia e suo codice fiscale;
  • certificato di morte in carta semplice o dichiarazione sostitutiva;
  • copia conforme dell’eventuale testamento (con estremi dell’avvenuta registrazione);
  • codice fiscale del defunto;
  • copia conforme del provvedimento di autorizzazione del Giudice Tutelare, se vi sono minorenni;
  • nota di iscrizione a ruolo.

 

Costi per la rinuncia all’eredità

La procedura prevede i seguenti costi:

  • versamento della somma di € 200 mediante Mod. F.23;
  • marche da bollo (1 da 16 euro per l’originale dell’atto; ulteriori marche per ogni copia conforme che necessiti, ad esempio per l’erede).

Entro quanto tempo va fatta la rinuncia all’eredità?

La rinuncia può essere fatta entro 10 anni dall’apertura della successione.

La rinunzia all’eredità può essere legittimamente manifestata solo dopo l’apertura della successione, dato che una rinunzia precedente comporterebbe l’integrazione di un patto successorio invalido. La rinuncia è inoltre impossibile dopo che l’erede abbia ormai accettato.

Effetti e modalità della rinuncia all’eredità

La rinuncia all’eredità non può essere né parziale, né sottoposta a condizione o a termine (a pena di nullità). Chi rinuncia all’eredità è considerato come se non fosse mai stato chiamato all’eredità.

La rinuncia ha effetto retroattivo, pertanto chi rinunzia all’eredità è considerato come se non vi fosse mai stato chiamato.

Per le eredità devolute a minori, la rinuncia deve essere fatta dai genitori con autorizzazione del giudice tutelare.

Si può delegare un altro soggetto a effettuare la rinuncia per conto proprio.

Essendo un atto di straordinaria amministrazione possono compierlo solo coloro che hanno la piena capacità legale: gli incapaci devono essere rappresentati e/o assistiti rispettivamente da un legale rappresentante o dal curatore, previa autorizzazione del giudice tutelare competente. Nel caso di eredità devolute a minori, la rinuncia effettuata dai genitori deve essere autorizzata dal giudice tutelare.

Se lo stesso soggetto è sia erede sia titolare di un legato, la rinunzia all’eredità non comporta anche rinuncia ai legati, dal momento che le qualità di erede e di legatario sono indipendenti tra di loro.

Differente è la rinuncia alla quota di legittima, ove il legittimario leso rinuncia ad una sua tutela giurisdizionale tendente a rendere inefficaci le disposizioni lesive dei diritti del legittimario.

Si può revocare la rinuncia all’eredità?

La rinunzia all’eredità può essere revocata fino a quando l’eredità non sia stata acquistata dai chiamati ulteriori al posto del rinunciante.

La revoca può avvenire con:

  • accettazione tacita, allorquando il comportamento del rinunziante sia incompatibile con la volontà di non accettare la vocazione ereditaria;
  • dichiarazione espressa.

In linea di massima è necessario presentarsi innanzi allo stesso notaio o cancelliere preso il quale era stata fatta la rinuncia, presentando i documenti da questi ritenuti necessari.

Fonte: La Redazione di http://www.laleggepertutti.it

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