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– Assegno di mantenimento o di divorzio negato alla donna senza reddito e disoccupata, ma che si rifiuta di trovare lavoro, nonché a colei che ha iniziato una convivenza stabile con un nuovo compagno –

La Cassazione (Cass. ord. n. 14244/16 del 12.07.16) torna a dire addio all’assegno di mantenimento in tutti quei casi in cui non è meritato o quando la donna abbia già un’altra spalla su cui appoggiarsi. Due sono infatti i casi che, per giurisprudenza ormai consolidata, fanno venire meno il diritto all’assegno di mantenimento della donna. Essi sono:

  • se la ex moglie è ancora nelle condizioni fisiche di lavorare, ma non si sforza di cercare un posto di lavoro;
  • se la donna inizia la convivenza stabile con un nuovo partner, potendo così contare sul sostegno economico di un’altra persona.

Addio mantenimento: età lavorativa e formazione

La donna che riceve l’assegno mensile di mantenimento da parte dell’ex marito deve contemporaneamente sforzarsi di cercare un posto di lavoro o qualsiasi altro metodo che, consono alla propria formazione, le consenta di vivere con le proprie forze. Lo stato di pigro abbandono, dettato dalla tranquillità di ricevere sul conto corrente i soldi dell’ex, porta inesorabilmente alla perdita dell’assegno di mantenimento. Difatti, secondo ormai un indirizzo costante della Cassazione, nel valutare il diritto al mantenimento e l’entità dello stesso, il giudice considera anche la formazione culturale e lavorativa del soggetto beneficiario (la donna, in questo caso), l’età dello stesso, le precedenti esperienze lavorative e, quindi, la sua attitudine al lavoro. La possibilità astratta di potersi reimpiegare in un qualsiasi tipo di attività – sia essa autonoma o di lavoro dipendente – e non “tentare” quantomeno di farlo, implica la cancellazione dell’assegno di mantenimento. Mantenimento quindi che non deve essere una sorta di assicurazione sulla vita per la donna.

Nuova convivenza stabile: addio mantenimento

La donna che abbia iniziato a convivere in modo stabile con un altro uomo perde il diritto al mantenimento. Questo perché l’ex marito non è tenuto a mantenere anche il nuovo compagno della precedente consorte: una volta passato il testimone conta a quest’ultimo provvedere alle esigenze della compagna, anche se decide di non sposarla. Ciò che conta è che tra la ex moglie e il nuovo partner vi sia una convivenza stabile e duratura, non occasionale. Non rileva neanche il fatto che la donna abbia stretto un legame con un disoccupato incapace di mantenerla: il solo fatto di una nuova convivenza impedisce alla stessa di pretendere il mantenimento dall’ex marito.

Fonte: La Redazione di http://www.laleggepertutti.it

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