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– Consumatori: la pubblicità trasmessa in televisione o sui giornali di un nuovo modello di auto deve indicare il prezzo effettivo, comprese le spese di consegna –

La pubblicità su televisione e stampa di un nuovo modello auto deve indicare il prezzo effettivo praticato alla vendita: l’acquirente non può trovarsi davanti a brutte sorprese nel momento in cui va a sottoscrivere il contratto con il concessionario, vedendosi addebitati ulteriori costi come le spese di consegna del mezzo dal produttore al concessionario. È quanto stabilito dalla Corte di Giustizia Europea in un recente caso che ha visto coinvolta la casa produttrice Citröen (C. Giust. UE causa C-476/14, Citroën).

 

Così come già deciso per altri settori commerciali (si pensi al caso dell’acquisto di biglietti aerei), la Corte di giustizia dell’UE ha confermato, anche nel caso di acquisto di automobili, quelli che sono i propri capisaldi in materia di tutela del consumatore: l’acquirente ha diritto a un’informazione chiara e trasparente sul prezzo di vendita, senza possibilità di vedersi addebitare costi nascosti non pubblicizzati in precedenza. Egli, insomma, deve conoscere, sin dalla pubblicità, il costo effettivo e totale di una vettura e, quindi, anche se le spese di consegna dal produttore al concessionario sono a suo carico.

Non solo: tale prezzo deve essere già comprensivo di IVA e di eventuali altre imposte.

Vietate quindi le noticine scritte minuscole e in fondo alla pagina del giornale o a rapido scorrimento sullo schermo della televisione, che non sono facilmente visibili per il consumatore: quando il prezzo viene evidenziato in caratteri macroscopici, per sottolineare la convenienza dell’affare, esso deve essere quello effettivo che l’acquirente si troverà indicato anche nel contratto, senza possibilità di rinviare alle consuete “postille” tutti gli oneri aggiuntivi.

L’Unione Europea ha regolamentato la materia in una direttiva del 1998 (Direttiva n. 98/6/CE recepita in Italia con Dlgs n. 84/2000) relativa alla protezione dei consumatori in materia di indicazione dei prezzi dei prodotti offerti ai consumatori (recepita in Italia solo nel 2000). La normativa comunitaria è volta a garantire un’informazione omogenea e trasparente per i consumatori in tutto il mercato interno. Di qui l’obbligo di indicare il prezzo di vendita che deve essere inteso come “il prezzo finale valido per un’unità di prodotto o per una determinata quantità del prodotto, comprensivo di Iva e di ogni altra imposta”. Inoltre, anche se non è stabilito in modo esplicito l’obbligo di indicarlo nella pubblicità, è evidente che se non sussistesse tale obbligo anche un consumatore informato e ragionevolmente attento potrebbe essere tratto in inganno.

La pubblicità – del resto – deve consentire ai consumatori di poter valutare e confrontare le varie offerte dei venditori, il che è possibile solo se il prezzo da questi comunicato al pubblico è quello effettivo, senza possibilità di sorprese finali.

Ecco perché – sottolinea in chiusura la Corte di Lussemburgo – il prezzo di vendita indicato nella pubblicità deve essere quello finale, comprensivo di costi di spedizione, IVA e altre imposte. Il venditore ha l’obbligo di indicare come prezzo di vendita quello comprensivo degli “elementi inevitabili e prevedibili del prezzo, che sono obbligatoriamente a carico del consumatore”, anche se manca un’unità di misura.

Fonte: La Redazione di http://www.laleggepertutti.it

 

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