– Banca condannata a risarcire il consumatore-investitore non informato del rischio dell’investimento, pagandogli una somma pari all’esborso corrisposto per l’acquisto del prodotto finanziario –
Se la banca suggerisce al proprio cliente un investimento speculativo lo deve prima informare del rischio che corre in termini di perdita del capitale investito: diversamente deve risarcirgli il danno. L’importo da restituire al cliente consiste nell’esborso delle somme impiegate per l’acquisto del prodotto finanziario, detratti il valore attuale dei titoli e le eventuali cedole pagate. È quanto chiarito dal Tribunale di Ferrara con una recente sentenza (il caso si riferisce a una vendita di bond argentini) – Trib. Ferrara sent. n. 528/16 del 30.05.2016.
La banca deve profilare il consumatore-investitore
Prima di ogni acquisto di titolo d’investimento, la banca deve far compilare, al proprio cliente, una sorta di questionario in cui lo “interroga” per verificare le sue conoscenze in materia finanziaria: dati, questi, che servono per rendere edotto il risparmiatore dei rischi cui va incontro nel momento in cui effettua una speculazione e che potrebbero essergli del tutto ignoti se poco avvezzo all’acquisto di prodotti finanziari. Si tratta di una sorta di profilazione della clientela che diventa condizione di validità del contratto.
Dunque è nullo il contratto per l’acquisto di titolo di investimento se la banca:
- viene meno ai propri doveri di informazione, ossia se non richiede per iscritto al cliente notizie sulla sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, sulla sua situazione finanziaria, sui suoi obiettivi di investimento e sulla sua propensione al rischio;
- non fornisce adeguate e specifiche informazioni sulla natura dell’operazione e sul conseguente rischio per il consumatore.
A dover dimostrare di aver adempiuto a tali obblighi è la stessa banca, che sarà tenuta a produrre i questionari scritti e firmati dal cliente prima dell’investimento ossia al momento del conferimento dell’ordine di acquisto dei titoli: questionari che dovranno appunto dar prova della preventiva indagine sulla situazione finanziaria del risparmiatore, sulla sua propensione al rischio e sul suo obiettivo di investimento.
Inoltre, l’istituto di credito deve dimostrare di aver consegnato ai clienti il documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari e di averli edotti sulla natura, le caratteristiche e la rischiosità dei titoli, specie se questi sono da considerarsi a carattere «esclusivamente speculativo» o «prevalentemente speculativo».
Come difendersi
Se tali obblighi non sono stati adempiuti, il consumatore che vede andare in fumo il proprio investimento e che non era stato preventivamente informato dall’istituto di credito del rischio cui andava incontro può rivolgersi al giudice (tramite un avvocato e instaurando una regolare causa) affinché condanni la banca a pagargli una somma pari al complessivo esborso per l’acquisto di titoli detratte le cedole percepite e l’attuale valore delle obbligazioni eventualmente ancora in possesso dell’investitore.
Fonte: La Redazione di http://www.laleggepertutti.it