Open/Close Menu Fornire un'assistenza legale dall'approccio chiaro e pratico.

– Nessuna condanna se la pena prevista per il reato contestato non supera i quattro anni: messa alla prova anche se sono contestate delle aggravanti –

Cos’è la messa alla prova?

Se ti viene contestato un reato punito con una pena non superiore a quattro anni e non vuoi rischiare di subire un processo che non sai come potrà concludersi, puoi chiedere al giudice di concederti la sospensione del processo e la messa alla prova (L. n. 67 del 28.4.2014 e art. 168 bis cod. pen.).

Si tratta di svolgere lavori socialmente utili che nobilitano l’animo e che consentono di ottenere il reinserimento sociale del cittadino che ha commesso un ‘errore’ evitandogli la terribile esperienza carceraria.

Se la prova va bene, ed il lavoro viene svolto secondo le prescrizioni imposte dal giudice, il reato è dichiarato estinto, cioè è completamente cancellato senza dover subire il processo penale.

Come posso richiedere la messa alla prova?

Puoi presentare la richiesta personalmente o attraverso il tuo avvocato, purché sia munito di procura speciale. La richiesta può essere presentata al Pubblico Ministero (nella fase delle indagini preliminari) oppure alla prima udienza utile (prima delle conclusioni nell’udienza preliminare o tra le questioni preliminari nella prima udienza dibattimentale).

Se ricevi la notifica di un decreto penale di condanna, fai attenzione perché puoi chiedere la messa alla prova nell’atto di opposizione da presentare entro 15 giorni e lo stesso vale se ti viene notificato un decreto di giudizio immediato (Art. 464 bis cod. proc. pen.).

Che succede se la Procura contesta aggravanti che aumentano la pena fino ad oltre i quattro anni?

Fino ad oggi non era possibile dare una risposta certa: alcuni giudici rigettavano la richiesta se la pena, aumentata per effetto delle aggravanti contestate, superava i quattro anni; altri consideravano la pena base al netto delle aggravanti.

Ieri la Cassazione, a Sezioni Unite (Corte Cass., Sez. Un., sent. 36272/16 dell’1.9.2016), si è pronunciata sciogliendo questo nodo interpretativo in senso più favorevole ai cittadini: le circostanze aggravanti, anche quelle ad effetto speciale come la recidiva reiterata, non incidono sulla applicabilità della messa alla prova.

IN PRATICA

Se, ad esempio, ti contestano di aver commesso una truffa, anche se hai dei precedenti penali o ti hanno contestato più aggravanti, puoi chiedere la messa alla prova ed evitare una condanna, perché si tiene conto solo della pena edittale prevista che, nel caso dell’esempio, va da sei mesi a tre anni di reclusione.

Fonte: Sabina Coppola da http://www.laleggepertutti.it

CategoryDiritto Penale
Scrivi un commento:

*

Your email address will not be published.

© 2016 Studio Legale Montanari.
Website made by Federico Vallini

logo-footer