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– Hotel non corrispondente alle informazioni indicate sul sito o presso l’agenzia di viaggi: ho diritto al risarcimento?

La legge riconosce il diritto del turista di godersi serenamente la vacanza e il viaggio programmati e la tutela contro i disagi subiti (per esempio ritardi aerei, mancata consegna bagagli, ospitalità non adeguata ecc.) e i disservizi inaspettati scoperti solo una volta arrivato a destinazione.

Tra questi ultimi vi è l’ipotesi ricorrente dell’hotel non corrispondente alle informazioni fornite dal tour operator, dal sito internet della prenotazione on line o dall’ hotel stesso. Può accadere infatti, che il livello di sistemazione non sia effettivamente quello indicato (per esempio hotel a 3 stelle invece che 4), che i servizi promessi siano incompleti o addirittura inesistenti e che complessivamente il turista si trovi in un alloggio diverso da quello che gli era stato prospettato, con caratteristiche che, se conosciute in tempo, lo avrebbero distolto dalla prenotazione.

I disservizi descritti danno diritto al rimborso totale o parziale del prezzo pagato per l’alloggio e al risarcimento del danno subito (cosiddetto danno da vacanza rovinata), in base al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all’irripetibilità dell’occasione di relax perduta.

La richiesta di rimborso e risarcimento deve essere presentata il prima possibile tramite reclamo da inviare con raccomandata a/r all’ hotel e, qualora la prenotazione sia stata effettuata tramite un’agenzia viaggi o un sito internet diverso da quello dell’ hotel, anche a questi ultimi. Vi è infatti una responsabilità risarcitoria solidale dell’organizzatore del viaggio e dell’intermediario per l’inesatto adempimento delle rispettive obbligazioni, a danno del turista. Si considerano appunto inesatto adempimento le difformità agli standard qualitativi del servizio promessi o pubblicizzati [Art. 43 cod. turismo].

Nel reclamo devono essere indicati i motivi del disagio e quali servizi, previsti al momento della prenotazione, non sono stati poi garantiti.

Il turista può sempre decidere di agire legalmente per tutelare i propri diritti ma ha a disposizione un anno di tempo per instaurare l’eventuale causa dinanzi al giudice.

Il reclamo non è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, cioè non è necessario aver prima denunciato il disservizio all’ hotel per poter agire in via giurisdizionale. Tuttavia il mancato invio del reclamo può essere considerato come concorso di colpa del turista per non aver informato in tempo l’ hotel o il tour operator del disservizio, non averli quindi messi in condizione di rimediare o attenuare il danno e aver così contribuito ad aggravare il pregiudizio già subito.

Fonte: Maria Monteleone da http://www.laleggepertutti.it

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