– Anche conservare e mostrare un proprio filmato a luci rosse con minorenni integra il reato di pornografia minorile –
L’uso dei cellulari ha da un lato amplificato la possibilità di riprendere ogni istante della propria vita, ma al tempo stesso ha contributo ad un aumento dei modi di infrazione della legge penale. Si moltiplicano sempre più i casi di persone coinvolte, loro malgrado, nella pubblicazione e divulgazione di video osè, il più delle volte per ragioni di vendetta dopo la fine di una relazione, oppure come becera manifestazione di machismo. Un fenomeno che sta investendo soprattutto giovani e che può portare ad epiloghi tragici (come si è avuto modo di vedere dai recenti fatti di cronaca).
Ebbene il nostro ordinamento prevede una tutela rafforzata quando nel video hard è coinvolta almeno una persona minorenne. Una delle applicazioni delle leggi in materia di reati sessuali minorili riguarda la condotta di chi mostra il proprio filmino ad altri.
La vicenda
Nel 2013 un adolescente siciliano riprendeva con il proprio cellulare l’allora fidanzatina, anch’essa minorenne, mentre gli praticava un rapporto orale. In seguito, il ragazzo mostrò dal proprio cellulare tale video pedopornografico ai propri compagni, per vanto. Il fatto, giunto all’orecchio della ragazza, veniva quindi denunciato alle autorità e veniva confermato nella testimonianza di uno degli «spettatori».
La pornografia minorile
Il codice penale punisce attraverso il reato di pornografia minorile più fatti differenti e poco omogenei fra loro. Rientrano fra questi la realizzazione di esibizioni pedopornografiche (come ad esempio gli spettacoli dal vivo), la produzione di materiali pedopornografici, fatti su qualsiasi supporto (cartaceo, video, informatico, ecc.), il reclutamento o l’induzione di minori a partecipare a tali pratiche, il commercio, la distribuzione, la cessione (anche gratuita), la diffusione, la divulgazione, la pubblicizzazione e lo sfruttamento di tali materiali. Quindi è sufficiente compiere almeno una delle azioni suddette per far scattare il reato.
La vicenda in esame si inserisce nei casi di diffusione di materiali pedopornografici. Come precisato dalla Cassazione la videoripresa di un rapporto orale con una minorenne, il salvataggio del video in memoria nel proprio cellulare e la sua successiva sottoposizione alla visione di terze persone, sono fattori idonei a provare il concreto pericolo di ulteriore e futura diffusione del filmato proibito. È proprio tale pericolo concreto di diffusione dei materiali ad altri a costituire uno degli elementi caratteristici del reato di pornografia minorile, da accertare attraverso il processo. Unici casi in cui la giurisprudenza ammette la liceità della videoripresa amatoriale pornografica sono quelli in cui il video prodotto è destinato a restare unicamente nella sfera strettamente privata dell’autore.
Non sottrae dalla responsabilità penale il fatto che la vittima fosse consenziente al momento della videoripresa.
Il materiale pedopornografico
Un’ultima precisazione, infine, sul concetto di pornografia minorile. Per molto tempo la legge italiana non ha definito la pornografia, fino alla riforma del 2012. Costituisce materiale illecito ogni rappresentazione di organi sessuali ed ogni attività sessuale, reale o simulata che sia, fatta con qualunque mezzo, riguardanti persone minori di diciotto anni. Dunque sono proibite fotografie, filmati, gif, ecc. a sfondo erotico-sessuale che prevedano il coinvolgimenti di almeno una persona minorenne.
Fonte: Antonio Salerni da http://www.laleggepertutti.it