– Definizione e caratteristiche. La responsabilità penale e civile del dottore e della struttura di ricovero. La responsabilità in caso di suicidio del paziente –
Che cos’è la responsabilità medica?
Nell’esercizio della propria professione, il medico, pur rispettando l’autonomia riconosciutagli nelle scelte professionali, deve necessariamente considerare il diritto fondamentale dell’ammalato di essere curato. La cura del paziente deve essere quindi l’unico scopo del medico e nel perseguire ciò, egli deve avvalersi della scienza medica di cui dispone attualmente, senza subire alcun condizionamento da altri fattori.
La violazione dei predetti principi, evidentemente accompagnata e caratterizzata da condotte negligenti o imperite in grado di determinare eventi lesivi a carico dei pazienti, conduce alla responsabilità del medico sia da un punto di vista civilistico sia sotto l’aspetto penale.
Perché il medico può essere responsabile penalmente?
Affinché possa configurarsi una responsabilità penale a carico di un medico, è necessario identificare nel medesimo un atteggiamento colposo, per poi successivamente valutare se il fatto commesso oppure omesso abbia effettivamente causato l’evento dannoso. Una diagnosi sbagliata, una valutazione superficiale dello stato clinico del paziente, un esame diagnostico non opportunamente eseguito, sono soltanto alcuni degli esempi di condotte astrattamente in grado di provocare eventi lesivi a carico del malato e quindi idonee a riconoscere una responsabilità penale nei riguardi del professionista.
Ricapitolando gli elementi costitutivi del reato del medico sono rappresentati da quello psicologico (colpa o addirittura dolo, cioè intenzionalità) è da quello causale: il fatto deve aver determinato l’evento dannoso a carico della vittima
Quando il medico non è responsabile?
La legge [1], in una circostanza, ha escluso la responsabilità penale del medico: il professionista che … nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve…
Sarà quindi cura del Giudice, investito del caso valutare, se sussistono i presupposti per escludere ogni addebito penale. Ad esempio la Cassazione [2], ha precisato che avere rispettato delle linee guida previste per garantire l’economicità della gestione ospedaliera non giustifica il medico che, in virtù delle medesime, ha inopportunamente dimesso il paziente prima del tempo necessario, determinando colpevolmente l’evento lesivo verificatosi.
Il medico è responsabile del suicidio del paziente?
In genere, le responsabilità penali del medico sono a titolo di colpa per il reato di omicidio oppure di lesioni [3]. Tuttavia cosa accade di fronte al suicidio del malato affetto da problemi psichiatrici o psicologici?
A tale riguardo la casistica rivela episodi sia all’interno dell’Ospedale sia esternamente al medesimo, ma in linea di massima, i casi esaminati riguardano ipotesi di suicidio avvenuti durante la degenza. In quest’ultimo caso, la responsabilità è di norma attribuita per la mancanza delle dovute cautele in termini di custodia e vigilanza del malato nonché per la violazione dei protocolli da adottare in questi casi particolari.
Da questo punto di vista sussistono delle raccomandazioni emanate dal Ministero della Salute nel 2008, all’interno delle quali si evidenziano molteplici comportamenti, modalità da rispettare e misure da adottare nella gestione dei malati affetti da problemi psichiatrici e potenzialmente in grado di suicidarsi. Tra le tante previsioni, incontriamo quella che specificatamente afferma l’alta probabilità di verificazione del suicidio nella settimana successiva alle dimissioni.
In virtù di ciò, è opportuno, per la struttura di ricovero, adottare uno specifico percorso clinico assistenziale e, successivamente alle dimissioni, assicurare al malato un referente ospedaliero in caso di bisogno. Essa, altresì, deve integrarsi con le strutture socio sanitarie del territorio per supportare continuativamente, da un punto di vista fisico e psicologico, il paziente.
Alla luce di quanto detto, cure inappropriate al potenziale suicida oppure le dimissioni affrettate dello stesso o altresì senza che siano stati garantiti i successivi supporti, ben possono determinare la responsabilità dei medici della struttura, ivi compreso quello che ha disposto le dimissioni.
Per la verità, la Cassazione [4] ha comunque fortemente condizionato l’argomento affermando che, in presenza di un suicidio di un paziente, è il giudice a dover stabilire se fosse consentito o meno il comportamento adottato dal medico. Avvalendosi degli esperti in materia, l’organo giudicante, secondo la Suprema Corte, deve valutare se è stato superato il cosiddetto rischio consentito. In altri termini, la Cassazione afferma che il paziente potenzialmente suicida non può essere segregato e pertanto si deve necessariamente accettare il rischio che l’evento nefasto accada. Sarà quindi il giudice a stabilire se, nelle misure adottate, è stato rispettato il limite anzidetto oppure se le condotte adottate hanno evidentemente aumentato il rischio del suicidio oltre il dovuto.
La responsabilità civile del medico e della struttura
È noto ai più, che il medico sia responsabile per i danni provocati al paziente a seguito della sua prestazione. Lo è anche il medico generico.
La responsabilità ha natura contrattuale ed è disciplinata dalla legge [5].
In particolare se la prestazione richiede la soluzione di problemi di particolare difficoltà, il medico è responsabile solo in caso di dolo o colpa grave. Tale limite riguarda solo le ipotesi in cui è richiesta una particolare perizia che supera ogni preparazione media, oppure ci si trova di fronte ad un caso complesso e non ancora studiato a sufficienza, anche in relazione ai metodi curativi da adottare [6].
In ogni caso, la descritta limitazione di responsabilità non esclude l’imprudenza o la negligenza del professionista, che anche di fronte alle particolari difficoltà del caso, non può permettersi di assumere tale atteggiamento [7].
In precedenza, abbiamo visto, altresì, che è esclusa la responsabilità penale, per colpa lieve, se il medico si attiene alle linee guida e alle buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica. Ebbene, la stessa legge prevede che in questi casi, non si può escludere la responsabilità civile, sia ai sensi del codice civile [8] sia in virtù del contratto di prestazione d’opera concluso col paziente [9].
Infine, occorre ricordare la responsabilità dell’Ospedale. Infatti, secondo la comune giurisprudenza, il rapporto contrattuale che sorge tra il malato e l’ente privato o pubblico comporta che il medesimo risponda solidalmente con il medico negligente nei riguardi del danneggiato, poiché il professionista responsabile è un elemento necessario dell’organizzazione aziendale in questione, anche in assenza di un rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato con la struttura stessa [10].
[1] Art. 3 della Legge 189/2012.
[2] Cass. sent. n. 8254/2011 – 11493/2013.
[3] Artt. 589 – 590 cod. pen.
[4] Cass. sent. n. 4391/2012.
[5] Artt. 1176 – 2236 cod.civ.
[6] Trib. di Roma sent. n. 9239/2013.
[7] Cass. sent. n. 6093/2013.
[8] Art. 2043 cod. civ.
[9] Cass. sent. n. 4030/2013.
[10] Corte di Appello di Taranto 269/2013.
Fonte: Marco Borriello da http://www.laleggepertutti.it/