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– Il dipendente in causa contro il proprio datore di lavoro per ottenere gli stipendi non pagati può chiamare a testimoniare il proprio collega che è al corrente dei fatti –

Mettiamo il caso di un’azienda che non paghi gli stipendi ad alcuni dei dipendenti oppure che imponga loro degli straordinari senza poi conteggiarli in busta paga: nella causa volta a ottenere le differenze retributive, può il lavoratore chiamare a testimoniare il collega se anche quest’ultimo ha in corso una vertenza lavoristica contro lo stesso datore, magari per le medesime ragioni? La risposta è sì, almeno secondo il Tribunale di Roma, espressosi sul punto con una recente sentenza [1]. Secondo i giudici capitolini, infatti, nel processo del lavoro il giudice può sentire le dichiarazioni di un parente o anche di un collega di lavoro che abbia una causa pendente con lo stesso datore di lavoro.

Chi può testimoniare in causa?

Per comprendere i termini della questione, dobbiamo ricorrere a una preliminare precisazione. Il codice di procedura civile [2] esclude la possibilità di testimoniare, in causa, per tutti coloro che potrebbero avere un particolare interesse ad un determinato esito del giudizio. La corte costituzionale ha poi precisato che il marito o la moglie può testimoniare nella causa che vede coinvolto il coniuge ed a favore di quest’ultimo, perché, almeno in astratto, il vincolo “nuziale” non implica una generale incompatibilità (salvo poi verificare caso per caso se vi sia o meno questo concreto interesse). Anche il regime di comunione dei beni non impedisce la testimonianza del coniuge.

Come recuperare gli straordinari di lavoro

Il secondo passo che dobbiamo fare per capire la sentenza in commento è chiarire come si può chiedere, in causa, le differenze retributive per le ore di straordinario non retribuite.

Nel caso di omesso pagamento dello stipendio, il compito del lavoratore è molto facile: questi può limitarsi a eccepire la mancata percezione delle somme dovute a titolo di retribuzione; spetterà poi all’azienda dimostrare il contrario con le ricevute di pagamento o le prove documentali come le copie degli assegni o gli estratti conto bancari che dimostrano il passaggio di denaro. In buona sostanza, in caso di buste paghe non versate, l’onere della prova spetta al datore di lavoro.

Più difficile è invece il compito del lavoratore che deve chiedere gli straordinari. Qui è lui che deve assumersi l’onere della prova e dimostrare, da un lato, di aver svolto lo straordinario e, dall’altro, che tale straordinario non gli è stato pagato. Se quest’ultimo elemento può essere dimostrato con le buste paga, il primo fatto invece richiede una prova più complessa, dovendosi ricorrere spesso a testimonianze di colleghi che confermino di aver visto il dipendente prestare servizio “fuori orario”.

Dunque, per recuperare le differenze retributive per straordinari la prova testimoniale diventa fondamentale.

Senonché potrebbe succedere che l’azienda non abbia pagato gli stipendi anche ad altri lavoratori. Il punto allora che si pone è il seguente: l’eventuale rivalità tra il dipendente e l’azienda può impedire a quest’ultimo di testimoniare in una diversa causa intentata, contro il medesimo datore di lavoro, da un suo collega?

La testimonianza del collega di lavoro è valida?

Facciamo un esempio. Tizio chiama in giudizio l’azienda Alfa Srl per ottenere il pagamento degli straordinari che non ha visto conteggiati in busta paga. A sapere che Tizio è stato anche di sera sul luogo di lavoro è solo il suo compagno di ufficio, Caio. Senonché anche Caio è in causa contro Alfa Srl, non avendo ricevuto il pagamento degli ultimi due stipendi. Ebbene, secondo la sentenza in commento, Tizio può chiamare a testimoniare, nel suo giudizio, Caio, nonostante quest’ultimo abbia già delle ragioni di rivalità contro l’azienda Alfa Srl. Sarà poi il giudice, caso per caso, a valutare l’attendibilità del testimone, cioè a valutare quanto veritiere possano essere le sue affermazioni e quanto invece il frutto solo di un personale rancore. Infatti, un conto è la capacità a testimoniare e un altro l’attendibilità del dichiarante. Se il giudice si convince che le dichiarazioni di Caio sono veritiere, la sua testimonianza avrà valore e servirà a far condannare il datore di lavoro.

L’incapacità a testimoniare si configura soltanto quando la persona chiamata a deporre risulta coinvolta in modo diretto nel rapporto controverso al punto da assumere qualità di “parte” in senso sostanziale o processuale nel giudizio. Non conta dunque che il testimone abbia un qualche interesse in relazione a situazioni e a rapporti diversi da quelli oggetto della vertenza, anche se in qualche modo connessi.

[1] Trib. Roma sent. n. 6784/16.

[2] Art. 246 cod. proc. civ.

Fonte: La Redazione di http://www.laleggepertutti.it

Mettiamo il caso di un’azienda che non paghi gli stipendi ad alcuni dei dipendenti oppure che imponga loro degli straordinari senza poi conteggiarli in busta paga: nella causa volta a ottenere le differenze retributive, può il lavoratore chiamare a testimoniare il collega se anche quest’ultimo ha in corso una vertenza lavoristica contro lo stesso datore, magari per le medesime ragioni? La risposta è sì, almeno secondo il Tribunale di Roma, espressosi sul punto con una recente sentenza [1]. Secondo i giudici capitolini, infatti, nel processo del lavoro il giudice può sentire le dichiarazioni di un parente o anche di un collega di lavoro che abbia una causa pendente con lo stesso datore di lavoro.

Chi può testimoniare in causa?

Per comprendere i termini della questione, dobbiamo ricorrere a una preliminare precisazione. Il codice di procedura civile [2] esclude la possibilità di testimoniare, in causa, per tutti coloro che potrebbero avere un particolare interesse ad un determinato esito del giudizio. La corte costituzionale ha poi precisato che il marito o la moglie può testimoniare nella causa che vede coinvolto il coniuge ed a favore di quest’ultimo, perché, almeno in astratto, il vincolo “nuziale” non implica una generale incompatibilità (salvo poi verificare caso per caso se vi sia o meno questo concreto interesse). Anche il regime di comunione dei beni non impedisce la testimonianza del coniuge.

Come recuperare gli straordinari di lavoro

Il secondo passo che dobbiamo fare per capire la sentenza in commento è chiarire come si può chiedere, in causa, le differenze retributive per le ore di straordinario non retribuite.

Nel caso di omesso pagamento dello stipendio, il compito del lavoratore è molto facile: questi può limitarsi a eccepire la mancata percezione delle somme dovute a titolo di retribuzione; spetterà poi all’azienda dimostrare il contrario con le ricevute di pagamento o le prove documentali come le copie degli assegni o gli estratti conto bancari che dimostrano il passaggio di denaro. In buona sostanza, in caso di buste paghe non versate, l’onere della prova spetta al datore di lavoro.

Più difficile è invece il compito del lavoratore che deve chiedere gli straordinari. Qui è lui che deve assumersi l’onere della prova e dimostrare, da un lato, di aver svolto lo straordinario e, dall’altro, che tale straordinario non gli è stato pagato. Se quest’ultimo elemento può essere dimostrato con le buste paga, il primo fatto invece richiede una prova più complessa, dovendosi ricorrere spesso a testimonianze di colleghi che confermino di aver visto il dipendente prestare servizio “fuori orario”.

Dunque, per recuperare le differenze retributive per straordinari la prova testimoniale diventa fondamentale.

Senonché potrebbe succedere che l’azienda non abbia pagato gli stipendi anche ad altri lavoratori. Il punto allora che si pone è il seguente: l’eventuale rivalità tra il dipendente e l’azienda può impedire a quest’ultimo di testimoniare in una diversa causa intentata, contro il medesimo datore di lavoro, da un suo collega?

La testimonianza del collega di lavoro è valida?

Facciamo un esempio. Tizio chiama in giudizio l’azienda Alfa Srl per ottenere il pagamento degli straordinari che non ha visto conteggiati in busta paga. A sapere che Tizio è stato anche di sera sul luogo di lavoro è solo il suo compagno di ufficio, Caio. Senonché anche Caio è in causa contro Alfa Srl, non avendo ricevuto il pagamento degli ultimi due stipendi. Ebbene, secondo la sentenza in commento, Tizio può chiamare a testimoniare, nel suo giudizio, Caio, nonostante quest’ultimo abbia già delle ragioni di rivalità contro l’azienda Alfa Srl. Sarà poi il giudice, caso per caso, a valutare l’attendibilità del testimone, cioè a valutare quanto veritiere possano essere le sue affermazioni e quanto invece il frutto solo di un personale rancore. Infatti, un conto è la capacità a testimoniare e un altro l’attendibilità del dichiarante. Se il giudice si convince che le dichiarazioni di Caio sono veritiere, la sua testimonianza avrà valore e servirà a far condannare il datore di lavoro.

L’incapacità a testimoniare si configura soltanto quando la persona chiamata a deporre risulta coinvolta in modo diretto nel rapporto controverso al punto da assumere qualità di “parte” in senso sostanziale o processuale nel giudizio. Non conta dunque che il testimone abbia un qualche interesse in relazione a situazioni e a rapporti diversi da quelli oggetto della vertenza, anche se in qualche modo connessi.

[1] Trib. Roma sent. n. 6784/16.

[2] Art. 246 cod. proc. civ.

Fonte: La Redazione di http://www.laleggepertutti.it

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