– L’ex coniuge a cui sia stata assegnata la casa coniugale può ospitare all’interno il nuovo partner e iniziare con lui una nuova stabile convivenza? –
Il tema dell’assegnazione della casa coniugale al coniuge presso cui vanno a vivere i figli, all’indomani del giudizio di separazione o di divorzio, è sempre al centro di numerose controversie. Un problema ricorrente è quello relativo alla possibilità di ospitare, all’interno dell’immobile, terze persone e, in particolare, un eventuale partner. Non poche volte ci si chiede se l’ex moglie può vivere nella casa col nuovo compagno.
Al di là delle possibili ricadute psicologiche che ciò potrebbe avere sui figli laddove l’ingresso dell’estraneo non venga effettuato con gradualità, l’esistenza di una nuova convivenza potrebbe avere anche delle ripercussioni sull’assegno di mantenimento, aspetto quest’ultimo affrontato proprio di recente dalle Sezioni Unite della Cassazione.
Ne parleremo meglio qui di seguito. Affronteremo prima il tema dell’assegnazione della casa all’ex coniuge, individuando quali sono i presupposti e fino a quando può perdurare tale situazione. Verificheremo poi, in linea con il tema che ci siamo prefissati con il titolo di questo articolo, se l’ex moglie può vivere nella casa con un nuovo compagno. E, non da ultimo, spiegheremo la nuova posizione della giurisprudenza in merito alle conseguenze che una nuova stabile convivenza possa avere sugli alimenti versati dall’ex coniuge. Ma procediamo con ordine.
Quando la casa può essere affidata all’ex moglie
Il discorso è abbastanza semplice: tutte le volte in cui la coppia ha un figlio minorenne, maggiorenne ma non ancora autosufficiente o portatore di handicap, il giudice affida quella che un tempo era l’ex casa familiare al genitore presso cui il figlio stesso viene collocato (ossia con cui questo va a vivere). La scelta ricade, il più delle volte, sulla donna perché – anche se la Cassazione non vuole ammetterlo apertamente – ritenuta più capace di badare alle esigenze della prole.
Quello che abbiamo appena descritto viene definito come il diritto di abitazione nella casa coniugale da parte dell’ex coniuge. Un diritto che la giurisprudenza ha esteso anche alle coppie di fatto, quelle cioè di semplici conviventi non sposati.
Ne deriva pertanto che, in assenza di figli o in presenza di figli maggiorenni e con un proprio reddito, la casa resta al legittimo proprietario.
La decisione del giudice può riguardare solo l’abitazione in cui la famiglia viveva stabilmente prima della separazione, la cosiddetta dimora abituale. Non può quindi coinvolgere ulteriori immobili come, ad esempio, la casa vacanze. Vien da sé che, nel caso in cui l’immobile di proprietà fosse destinato ad uso investimento o comunque non abitato, lo stesso non potrebbe mai essere assegnato all’ex coniuge.
L’ex moglie può portare il compagno nella casa del marito?
Scopo dell’assegnazione della casa all’ex coniuge non è di garantire a quest’ultimo un sostegno economico (sostegno che viene già assolto eventualmente dall’assegno di mantenimento) ma consentire ai figli di continuare a vivere nello stesso habitat domestico, evitando l’ulteriore trauma del trasferimento. Questo implica anche che l’ex che abbia un proprio reddito e che non si veda riconosciuto l’assegno divorzile può comunque vedersi riconosciuto il diritto di abitazione nella casa coniugale se è collocatario dei figli.
L’assegnazione della casa non deve essere però un limite per il beneficiario a “rifarsi una vita”. Secondo la nostra Costituzione, ciascun cittadino ha diritto ad avere una famiglia, anche se la precedente unione dovesse fallire. Di qui, secondo la giurisprudenza, l’ex moglie non perde la casa familiarein cui abita con il figlio nonostante abbia portato anche il nuovo compagno. Va infatti tutelato l’habitat domestico che ha costituito per il minore il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini quotidiane. Questo è l’orientamento che può scorgersi nei precedenti della giurisprudenza [1].
Il godimento della casa familiare a seguito della separazione o divorzio dei genitori è attribuito tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli minori, occorrendo soddisfare l’esigenza di assicurare loro la conservazione del nido familiare, da intendersi come il centro degli effetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare. Dunque, la casa familiare resta assegnata al genitore collocatario dei minori che stabilmente vi abitano e a questi non può essere impedito di accogliere il nuovo partner.
L’ex moglie che convive ha diritto agli alimenti?
Discorso diverso vale per quanto riguarda l’assegno di mantenimento o, all’indomani del divorzio, l’assegno divorzile. Se, in linea di massima, la giurisprudenza ritiene che una nuova stabile convivenza faccia venir meno il diritto agli alimenti, le Sezioni Unite della Cassazione [2] hanno però escluso da tale conseguenza i casi in cui l’ex moglie abbia rinunciato ad una propria carriera per badare alla famiglia e ai figli. In questi casi, l’assegno di mantenimento permane nonostante la nuova convivenza, se questa non garantisce al beneficiario dell’assegno stesso un tenore di vita decoroso.
Note:
[1] Trib. Teramo, sent. n. 1085/21.
[1] Cass. S.U. sent. n. 32198 del 05.11.2021.