– Come dimostrare lo svolgimento delle mansioni superiori e come ottenere l’aumento dello stipendio –
Capita a volte che il dipendente si trovi a svolgere mansioni diverse da quelle per le quali è stato assunto, magari per sostituire un collega assente o per far fronte a una situazione aziendale straordinaria. La legge però stabilisce che, se i nuovi compiti corrispondono a un inquadramento superiore, il lavoratore matura, dopo un certo periodo, il diritto alla promozione. Di qui la domanda: quando diventa definitiva l’assegnazione a mansioni superiori? Vediamo cosa prevede la legge a riguardo.
Si può adibire un lavoratore a mansioni superiori?
Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto.
Al lavoratore possono essere temporaneamente assegnate mansioni superiori. In tal caso, però, ha diritto al trattamento economico e normativo corrispondente all’attività svolta, senza maturare anche il diritto all’acquisizione della qualifica corrispondente alle mansioni superiori eseguite. In buona sostanza, gli è dovuto un aumento dello stipendio ma non necessariamente la promozione.
Come avviene l’assegnazione a mansioni superiori?
L’assegnazione temporanea a mansioni superiori può essere disposta:
- dal datore con un provvedimento formale, non necessariamente motivato;
- oppure mediante comportamenti concludenti, idonei a manifestare la richiesta di svolgimento di mansioni superiori;
- con modalità stabilite dal contratto collettivo, anche senza consenso del lavoratore.
Quando si può assegnare un lavoratore a mansioni superiori?
Ai sensi dell’articolo 2103 del codice civile, l’assegnazione temporanea per mansioni superiori può avvenire solo per:
- sostituire un lavoratore assente sino al suo rientro. In tal caso, non scatta la promozione automatica [1];
- per tutte le altre ragioni (ad esempio, momentanea vacanza di una posizione in organico), per un periodo di tempo fissato dai contratti collettivi o, in mancanza, per un periodo non superiore a 6 mesi continuativi. Decorso tale tempo, il lavoratore ha diritto all’inquadramento superiore in automatico.
Per «lavoratore assente» con diritto alla conservazione del posto – la cui sostituzione da parte di altro lavoratore con qualifica inferiore non garantisce a quest’ultimo il diritto alla promozione automatica – si deve intendere solo quello non presente in azienda a causa di una delle ipotesi di sospensione legale (sciopero, funzioni pubbliche elettive, infortunio, malattia, gravidanza, puerperio, chiamata alle armi) o convenzionale del rapporto, e non anche quello destinato, per scelta organizzativa del datore, a lavorare fuori dell’azienda o in altra unità o reparto [2].
Come dimostrare le mansioni superiori?
Per riconoscere le mansioni superiori occorre verificare l’assunzione di responsabilità e l’autonomia della nuova qualifica.
Il giudice deve svolgere un procedimento logico in tre fasi interdipendenti [3]:
- l’individuazione degli elementi generali e astratti della qualifica;
- l’accertamento delle concrete mansioni di fatto;
- il confronto tra ruolo accertato e previsione ipotetica dell’attività.
Secondo la giurisprudenza, «ove il lavoratore rivendichi in giudizio la qualifica superiore, il giudice deve accertare le mansioni concretamente svolte dal lavoratore, l’individuazione della categoria e dei livelli funzionali nei quali questa si articola ed il raffronto tra il risultato della prima indagine e le declaratorie che, nei testi contrattuali, definiscono i singoli livelli; deve verificare che l’assegnazione del lavoratore a mansioni superiori abbia comportato anche l’assunzione della relativa responsabilità e l’autonomia propria della qualifica rivendicata. Il procedimento logico giuridico che il giudice deve seguire i fini dell’accertamento della qualifica spettante al lavoratore si articola quindi in tre fasi fra loro interdipendenti: 1) individuazione degli elementi generali e astratti della qualifica, tenuto conto di quelli tipici che valgono a porre i criteri discriminatori di essa nell’ambito della struttura aziendale; 2) accertamento delle concrete mansioni di fatto; 3) raffronto tra mansioni accertate e previsione astratta della qualifica, al fine delle riconducibilità di quelle in questa» [3].
Note:
[1] Cass. 24348/2006.
[2] Cass. 6793/20
[3] Trib. Teramo sent. n. 143/21.
Fonte: www.laleggepertutti.it