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– La riforma Cartabia cambia il processo di separazione e divorzio accorciando i tempi e accorpando le fasi processuali: ecco come funzionerà ora –

Tra le tante novità introdotte dalla riforma Cartabia ce ne sono alcune che vanno a stravolgere il giudizio di separazione e divorzio, accorpando alcune fasi e riducendone i tempi. Dopo i numerosi rinvii, le novità entreranno ufficialmente in vigore a partire dal 28 febbraio 2023, mentre entro il 2024 dovrebbe attivarsi il tribunale della famiglia, con la conseguente soppressione di quello per i minori.

Ma cosa cambia per chi deve separarsi e divorziare? Nello specifico, la riforma che prende il nome dall’ex Ministra della Giustizia ha previsto che, nei procedimenti per la crisi familiare, gli atti introduttivi debbano già contenere l’allegazione completa dei fatti e dei mezzi di prova. In questo modo l’udienza di comparizione, che verrà convocata entro novanta giorni, avrà ad oggetto l’intera causa e potrà già concludersi con la sua definizione durante la stessa udienza. Gli atti introduttivi, che vengono completati dall’allegazione dei fatti e dei mezzi di prova, devono consentire al giudice di pronunciare fin da subito provvedimenti provvisori completi. La fase introduttiva ingloberà quindi ricorso, comparsa di risposta e sequenza di memorie.

Nel caso ci siano figli, prima di decidere sul da farsi il giudice dovrà assumere i provvedimenti necessari nel loro interesse, sentendo che cosa hanno da dire e valutando il quadro delle attività quotidiane degli stessi che dovrà essere fornito direttamente dai genitori.

I genitori dovranno depositare documenti in cui vengono attestate le eventuali proprietà (quali immobili, veicoli, quote societarie e estratti conto dei rapporti bancari e finanziari degli ultimi tre anni), oltre alla denuncia dei redditi.  Se uno dei genitori – o entrambi – non rispetta il piano genitoriale proposto dal giudice e ritenuto quello maggiormente tutelante per i figli, sono previste delle sanzioni. Lo stesso rischio è corso chi nasconde le sue reali condizioni economiche per risparmiare sull’eventuale assegno di mantenimento.

In sostanza, quindi, il giudizio di separazione e divorzio non sarà più diviso in duefasi che, fino ad oggi, si realizzavano davanti al presidente la prima e davanti al giudice istruttore la seconda, ma da febbraio si modellerà a seconda del singolo caso.

Potrà, inoltre, essere proposta la domanda di scioglimento del matrimonio già negli atti introduttivi del procedimento di separazione oppure, nel caso sia già stato avviato il giudizio, si potrà richiedere la riunione dei due giudizi così che l’istruttoria venga realizzata in un procedimento solo. Per poter procedere in tal senso sono però necessari:

  • il passaggio in giudicato della sentenza parziale di separazione;
  • la cessazione ininterrotta della convivenza.

Il giudice potrà invitare la coppia a provare la mediazione familiare tra il tentativo di conciliazione e i provvedimenti temporanei e urgenti stabiliti per tutelare coniugi e figli. Nel caso in cui in seguito all’udienza di comparizione il processo dovesse continuare per le domande accessorie, il giudice potrà pronunciare una sentenza parziale sullo status delle persone. Allo stesso modo, se il giudice dovesse valutare un pericolo imminente, dovrà emettere un decreto esecutivo nell’interesse dei figli, fissando una futura udienza per la modifica o la revoca dei provvedimenti adottati.

Infine, il giudice competente sarà quello in prossimità della residenza abituale del minore. Nel caso non ci siano figli, rileverà in tal senso la residenza del convenuto.

Fonte: www.laleggepertutti.it

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