– Come l’albergatore, il titolare della struttura deve garantire il diritto al risarcimento per i beni di valore e gli effetti personali smarriti durante l’allenamento –
Se, mentre ti stai allenando in palestra, qualcuno forza l’armadietto dove hai riposto i tuoi effetti personali e ruba il tuo cellulare o il portafogli a risarcirti deve essere il gestore della struttura sportiva, anche se nel contratto, firmato all’atto dell’iscrizione, sono presenti clausole di esonero della responsabilità. A metterlo nero su bianco è stato il Tribunale di Firenze in una recente sentenza (Trib. Firenze, sent. n. 2240/2014).
Infatti, il gestore della palestra, così come l’albergatore (ma con obblighi più limitati), è tenuto a offrire, ai propri utenti, un servizio di custodia degli oggetti personali che il cliente normalmente porta con sé. È il caso, per esempio, del telefonino, del tablet, della collanina, del portafogli, delle chiave della macchina, ecc.
Il deposito di tali oggetti, infatti, è un servizio necessario – e strettamente collegato al contratto con la palestra – in quanto reso necessario al fine di godere pienamente degli altri servizi sportivi acquistati.
Risultato: la società che gestisce la palestra dovrà risarcire, in caso di furto o smarrimento, il proprio clienti, corrispondendogli lo stesso valore che aveva l’oggetto o la somma di denaro trafugata.
In sentenza, si legge che il gestore dell’impianto sportivo risponde (Art. 1783 cod. civ.) per ogni deterioramento, distruzione o sottrazione delle cose portate nell’impianto stesso da parte dei clienti e custodite negli armadietti ed anche (Art. 1784 cod. civ.) nel caso di affidamento di beni in custodia sotto la diretta vigilanza del gestore, per gli oggetti di valore riposti nelle apposite cassette.
Dicevamo che tale diritto al risarcimento è simile a quello che spetta in caso di furto in albergo. Ma mentre per l’albergatore sussiste la responsabilità per tutte le cose portate dal cliente all’interno della struttura, per il gestore di un impianto sportivo tale responsabilità, per le cose non consegnategli in custodia, è limitata solo a quelle di cui è opportuno liberarsi per il miglior godimento della prestazione (Cass. sent. n. 10393 del 04.10.1991).
Pertanto, il gestore di un impianto sportivo è tenuto ad offrire quantomeno un servizio di custodia di oggetti quali il telefono, il cellulare, la borsa ed il portafoglio – con quanto in quest’ultimo ragionevolmente contenuto (quali una somma normalmente necessaria per le ordinarie commissioni nell’arco di una giornata, parificabile in media ad Euro 50 e carte di credito e bancomat) – che normalmente una persona porta con sé quando è fuori casa, nell’esercizio delle normali attività quotidiane, professionali e non. Difatti, i clienti svolgono attività sportiva, anche al mattino prima di recarsi al lavoro, o in pausa pranzo o alla fine dell’attività lavorativa e non sempre si recano in palestra o piscina con l’automobile o con un motoveicolo, passando previamente da casa.
Pertanto, dovendo il cliente poter svolgere attività sportiva senza l’ingombro e l’intralcio dei beni personali che porta con sé nell’esercizio delle normali attività quotidiane, è giusto che il titolare della palestra si renda disponibile a custodire tali oggetti per esempio conservandoli presso la reception o, eventualmente, disponendo un servizio di piccoli armadietti chiusi a chiave.
Fonte: La Redazione di http://www.laleggepertutti.it/