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– Detrazione fiscale per le giovani coppie che arredano l’abitazione principale: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate su requisiti e adempimenti per l’accesso al bonus mobili –

La Legge di Stabilità 2016 ha ampliato le ipotesi di fruizione del cosiddetto bonus mobili per giovani coppie consistente nella detrazione Irpef del 50% della spesa per mobili effettuata da giovani coppie (almeno uno dei due deve avere meno di 35 anni), anche conviventi more uxorio da almeno tre anni.

L’Agenzia delle Entrate, con una recentissima circolare (Agenzia delle Entrate, circolare n. 7/E del 31.3.16), ha spiegato come funziona il bonus, chi ne ha diritto e come fare per accedervi.

La legge (Art. 1, c. 75 Legge di stabilità 2016) prevede che le giovani coppie costituenti un nucleo familiare composto da coniugi (o da conviventi more uxorio che abbiano costituito nucleo da almeno tre anni), in cui almeno uno dei due componenti non abbia superato i trentacinque anni, acquirenti di unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, beneficiano di una detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute per l’acquisto di mobili ad arredo della medesima unità abitativa.

La detrazione, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 16.000 euro.

Chi può beneficiare del bonus mobili

La detrazione è riservata ai soggetti che possiedono i requisiti di seguito elencati, i quali si considerano soddisfatti se sono presenti nell’anno di vigenza dell’agevolazione, indipendentemente dal giorno o dal mese di realizzazione:

  1. a) essere una coppia coniugata o una coppia convivente more uxorio da almeno tre anni.

Per le coppie coniugate, non rilevando il requisito di durata del vincolo matrimoniale, è sufficiente che i soggetti risultino coniugati nell’anno 2016.

Per le coppie conviventi more uxorio, la convivenza deve durare da almeno tre anni.

Tale condizione deve risultare soddisfatta nell’anno 2016 ed essere attestata o dall’iscrizione dei due componenti nello stesso stato di famiglia o mediante un’autocertificazione;

  1. b) non aver superato, almeno da parte di uno dei componenti la giovane coppia, i 35 anni di età.

Per non creare disparità di trattamento in base alla data di compleanno, il requisito anagrafico deve intendersi rispettato dai soggetti che compiono il 35° anno d’età nell’anno 2016, a prescindere dal giorno e dal mese in cui ciò accade;

  1. c) essere acquirenti di un’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale della giovane coppia.

L’unità immobiliare può essere acquistata, a titolo oneroso o gratuito e l’acquisto può essere effettuato da entrambi i coniugi o conviventi more uxorio o da uno solo di essi. In quest’ultimo caso, l’acquisto deve essere effettuato dal componente che caratterizza anagraficamente la giovane coppia e quindi dal componente che non abbia superato il 35° anno d’età nel 2016.

L’acquisto dell’unità immobiliare si ritiene che possa essere effettuato nell’anno 2016 o nell’anno 2015.

Per quanto concerne i termini entro i quali l’immobile deve essere destinato ad abitazione principale di entrambi i componenti la giovane coppia, si ritiene che tale destinazione debba sussistere in linea di principio nell’anno 2016.

Tuttavia, tenuto conto che, può intercorrere un arco di tempo fra l’acquisto dell’immobile e la sua destinazione ad abitazione principale della giovane coppia, gli immobili acquistati nel 2016 possono, ai fini dell’agevolazione in esame, essere destinati ad abitazione principale entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi per tale periodo d’imposta (termine di presentazione del modello UNICO PF 2017).

Quali beni rientrano nel bonus mobili

La detrazione compete per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016 per l’acquisto di mobili destinati all’arredo dell’abitazione principale della giovane coppia ma non anche per le spese per l’acquisto di grandi elettrodomestici.

L’acquisto può essere effettuato anche prima che si verifichino i requisiti prima indicati. Per esempio, se una coppia coniugata acquista i mobili a marzo 2016 e stipula il rogito di acquisto dell’unità immobiliare ad ottobre 2016, nel rispetto del requisito anagrafico, avrà diritto alla detrazione sempreché l’unità immobiliare sia destinata ad abitazione principale di entrambi, entro il termine per la presentazione dei redditi relativa all’anno 2016.

I mobili devono essere nuovi e possono essere per esempio: letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, nonché i materassi e gli apparecchi di illuminazione che costituiscono un necessario completamento dell’arredo dell’immobile.

Non sono agevolabili, invece, gli acquisti di porte, di pavimentazioni (ad esempio, il parquet), di tende e tendaggi, nonché di altri complementi di arredo.

Spesa detraibile con il bonus mobili

La detrazione, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute dal 1º gennaio 2016 al 31 dicembre 2016 ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 16.000 euro.

Per fruire della detrazione non rileva quale dei componenti il nucleo familiare acquisti i mobili, le cui spese possono, pertanto, essere sostenute indifferentemente:

– da parte di entrambi i componenti la giovane coppia;

– da uno solo dei componenti la giovane coppia, anche se diverso dal proprietario dell’immobile e anche se ha superato i 35 anni d’età.

L’ammontare massimo di spesa sul quale calcolare la detrazione deve essere comunque riferito alla coppia; pertanto, se le spese sostenute superano l’importo di euro 16.000 la detrazione deve essere calcolata su tale ammontare massimo e ripartita fra i componenti della coppia, in base all’effettivo sostenimento della spesa da parte di ciascuno.

Bonus mobili e bonus grandi elettrodomestici

Il bonus mobili non è cumulabile con il “bonus mobili e grandi elettrodomestici” (Art. 16, comma 2, D.L. n. 63 del 2013, prorogato dal comma 74, lettera c), della Legge di stabilità 2016). Ciò vuol dire che non è consentito fruire di entrambe le agevolazioni per l’arredo della medesima unità abitativa.

Ciò implica che la coppia o uno solo dei componenti se beneficia, anche parzialmente, del bonus mobili e grandi elettrodomestici – per acquisti effettuati dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2016 –non potrà altresì beneficiare del bonus mobili giovani coppie per l’arredo del medesimo immobile.

Di contro, è possibile beneficiare di entrambe le agevolazioni, nel rispetto delle relative prescrizioni, se i mobili acquistati sono destinati all’arredo di unità abitative diverse.

Adempimenti per accedere al bonus mobili

Per la fruizione della detrazione è necessario che il pagamento sia effettuato mediante bonifico o carta di debito o credito.

In particolare, se il pagamento è disposto mediante bonifico bancario o postale non è necessario utilizzare il bonifico appositamente predisposto da banche e Poste s.p.a. per le spese di ristrutturazione edilizia (bonifico soggetto a ritenuta).

Tale modalità di pagamento possa essere utilizza anche per le spese che danno diritto al c.d. “bonus mobili e grandi elettrodomestici”.

Se il pagamento dei mobili è effettuato mediante carte di credito o carte di debito, la data di pagamento è individuata nel giorno di utilizzo della carta di credito o di debito da parte del titolare, evidenziata nella ricevuta telematica di avvenuta transazione, e non nel giorno di addebito sul conto corrente del titolare stesso.

Non è consentito effettuare il pagamento mediante assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento.

Le spese sostenute devono essere “documentate” conservando la documentazione attestante l’effettivo pagamento (ricevute dei bonifici, ricevute di avvenuta transazione per i pagamenti mediante carte di credito o di debito, documentazione di addebito sul conto corrente) e le fatture di acquisto dei beni con la usuale specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e servizi acquisiti o gli scontrini parlanti.

Fonte: Maria Monteleone da http://www.laleggepertutti.it

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