– Il reato di distribuzione o divulgazione di materiale pedopornografico non ricorre se è il giovane che si è fotografato da solo –
Si chiama sexting e si è diffuso incredibilmente tra i giovani, in particolar modo i minori, con l’arrivo degli smartphone e le “chat segrete”: si tratta dell’invio di testi espliciti e immagini riferite al sesso, in buona sostanza selfie che presentano, in bella mostra, i doni di madre natura. Ma che succede se il soggetto autofotografatosi è minore d’età e l’altro “gira” lo scatto ai propri amici per vantarsene? Qualcuno ha pensato che possa scattare, a carico di quest’ultimo, il reato di distribuzione e divulgazione di materiale pedopornografico. Dalla Cassazione, invece, arriva una secca smentita: con una sentenza di poche ore fa (Cass. sent. n. 11675/2016 del 21.03.2016) la Suprema Corte ricorda che, l’illecito previsto dal codice penale per chi diffonde foto con minorenni nudi (Art. 600 ter co. 4, cod. pen.) ricorre solo se a scattare la fotografia è un soggetto terzo, diverso quindi dal giovane.
Sdoganati i selfie
È escluso il reato se la foto pedoporno ceduta a terzi è frutto di un selfie del minore, che non è stato indotto o costretto a scattarla. Il codice penale (Art. 600 ter co. 4, cod. pen.) sanziona infatti il trasferimento del materiale pornografico riguardante i minori solo se prodotto da terzi; la norma, in particolare, presuppone “l’utilizzazione” del minore per fini sessuali. Se non sussiste tale presupposto, non scatta neanche il reato in commento.
È vero: come ha sostenuto il procuratore della Repubblica, nell’udienza di discussione davanti ai giudici della Cassazione, sussiste “un pericoloso e gravissimo vuoto di tutela” che espone i giovani – più di quanto già non lo siano – a una assoluta assenza di tutela. Ma, dall’altro lato, i giudici hanno le mani legate, non potendo sostituirsi al legislatore, specie nell’ambito del diritto penale, caratterizzato dal divieto di interpretazioni analogiche in danno del colpevole. Per cui la palla viene rispedita al Parlamento, che eventualmente dovrà prevedere un’apposita figura di reato.
Insomma, il caso della ragazza minorenne che spedisca le foto in atteggiamenti osé al proprio fidanzatino e questi, invece, le inoltra ai compagni di classe non può essere ancora punito con il reato di divulgazione di materiale pedoporno perché si tratta di un selfie volontario e non costretto. Il reato si configura soltanto se a scattare le foto è un soggetto diverso dal minore stesso, altrimenti manca lo “sfruttamento” a fini sessuali (oggi “utilizzazione”) del soggetto raffigurato.
Fonte: La Redazione di http://www.laleggepertutti.it