
– Lo stato di necessità impone l’annullamento della contravvenzione per violazione del divieto di sosta se il conducente ha lasciato l’auto in zona vietata per pochi minuti e perché spinto da un’urgenza –
Non si può multare per divieto di sosta chi lascia la propria auto in zona rimozione per pochi minuti se è stato costretto da una necessità improvvisa. È quanto chiarisce il giudice di pace di Cosenza in una recente sentenza (G.d.P. Cosenza, sent. n. 55/2016).
La vicenda
L’automobilista, difeso dall’avvocato Armando Fiorito del foro di Cosenza, aveva lasciato l’auto in area pedonale a causa di un’urgenza, dovendo questi consegnare farmaci alla convivente che era in gravidanza a rischio. Dinanzi al verbale della polizia, presentava ricorso al Prefetto, il quale rigettava la contestazione emettendo così ordinanza-ingiunzione di pagamento. Nei successivi 30 giorni, il multato presentava opposizione al Giudice di Pace il quale, invece, accoglieva il ricorso, ritenendo provato lo stato di necessità.
Lo stato di necessità
Il codice penale – applicabile, in alcuni casi, anche alle contravvenzioni per il codice della strada – prevede (Art. 54 cod. pen.) che non sia punibile chi abbia commesso il fatto illecito per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato né evitabile in altro modo, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo.
I presupposti, dunque, per l’annullamento della multa sono:
- un’urgenza collegata alla necessità di salvare sé stessi o terzi da un pericolo attuale;
- tale pericolo deve consistere in un danno grave alla persona (e non, evidentemente, ai suoi beni): il danno, peraltro, deve essere sempre proporzionato al pericolo generato dal proprio illecito (non si può mettere a repentaglio la vita degli automobilisti per un naso che sanguina);
- tale pericolo non deve essere stato determinato dalla condotta del colpevole;
- l’illecito deve essere l’unico modo per poter evitare il pericolo: pertanto, tutte le volte in cui il pericolo è evitabile in altro modo lecito, oppure è prevedibile (potendo pertanto il soggetto muoversi in anticipo per evitare l’urgenza), non opera lo stato di necessità.
La multa è nulla se c’è urgenza e necessità
Non è di molto tempo fa la sentenza del Giudice di Pace di Palermo che ha annullato una multa per stato di necessità.
La necessità di somministrare dei farmaci a un malato (o, come nel caso di specie, a una donna in stato interessante “a rischio”) portano a ritenere legittima la violazione della norma del codice della strada che sanziona il parcheggio su area pedonale o in altra zona rimozione. Infatti la causa di non punibilità ricorre – si legge nella sentenza – non solo quando c’è il pericolo di un danno grave alla persona, ma anche quando colui il quale commette l’infrazione è convinto di trovarsi in una situazione di pericolo di grave danno, convinzione determinata da circostanze oggettive e cioè da un malessere o da una ferita. Insomma, non conta l’effettivo quadro clinico del malato, ma la percezione che di esso ha l’automobilista che viola il codice della strada.
In passato è stato riconosciuto lo stato di necessità nel caso di una donna feritasi accidentalmente ed accompagnata in ospedale in violazione del limite di velocità: la ferita era di poco conto e non comportava un grave danno, ma il conducente dell’auto era convinto del pericolo di un danno grave per propria ignoranza medica (Cass. sent. n. 4710/1999).
Quindi il comportamento in violazione delle norme stradali sarebbe giustificato anche se l’urgenza che ha determinato a commettere l’illecito non sia, in realtà, tale.
Fonte: La Redazione di http://www.laleggepertutti.it