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– Anche se sottoposto a un intervento chirurgico, il dipendente in malattia che per diversi giorni non dà notizie al datore di lavoro può essere licenziato –

Non basta la cartella clinica a salvare dal licenziamento il dipendente che, sebbene in malattia, per numerosi giorni non faccia avere notizie di sé al datore di lavoro e non invii i certificati medici. In tal caso, infatti, l’assenza protratta può ben essere interpretata come dimissioni dal lavoro. Ben fa allora l’azienda a rifiutare che il dipendente torni in servizio. È quanto chiarito dalla Cassazione con una recente sentenza (Cass. sent n. 6900/2016 dell’8.04.2016).

Rientra nel potere del datore di lavoro considerare dimissionario un dipendente che, dopo oltre un mese dall’inizio dell’assenza (nel caso di specie dovuta per un intervento chirurgico), non faccia avere alcun certificato. Il comportamento è infatti contrario alla buona fede e alla correttezza, principi che deve rispettare non solo l’azienda, ma anche il dipendente, per consentire alla prima di programmare la propria attività senza interruzioni o danni alla produzione.

Tale indifferenza verso gli obblighi contrattuali genera del resto, nel datore di lavoro, la presunzione del definitivo abbandono del posto di lavoro ed è pertanto idonea a determinare la perdita di ogni diritto.

Non c’è neanche bisogno che il datore provveda ad attivare la procedura di licenziamento perché, a ben vedere, si tratta di un atto di dimissioni volontarie del dipendente, espresso con un comportamento tacito ma inequivoco.

Secondo la Suprema Corte, l’inerzia del dipendente che, nonostante il periodo di lunga assenza dal lavoro (seppur comprovata dalla cartella clinica per un intervento chirurgico), non invia al datore la dovuta certificazione medica, né comunichi alcuna notizia in merito alla propria ripresa del lavoro, è un atteggiamento tale da ingenerare nell’azienda il ragionevole affidamento in ordine alla volontà di cessare il rapporto di lavoro.

La sentenza viene motivata richiamando i principi in materia di adempimento dei contratti (Artt. 1175 e 1375 cod. civ.).

Se per lungo tempo il creditore di una prestazione (che, nel caso di specie, è il dipendente) non esercita il proprio diritto, trascurandolo del tutto, non può poi rivendicarlo dopo molto tempo (è questo, del resto, lo stesso principio alla base della prescrizione).

Ciò, infatti, genera nella controparte la presunzione dell’abbandono della relativa pretesa e come tale, determina la perdita del diritto. Allo stesso modo, l’inerzia del lavoratore nel dare notizie di sé lo fa considerare dimissionario.

Fonte: La Redazione di http://www.laleggepertutti.it

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