– Terzo trasportato: fino a prova contraria si presume la responsabilità di chi guida e, pertanto, a pagare deve essere la sua assicurazione –
In caso di incidente stradale, al passeggero trasportato spetta sempre il risarcimento, ma il punto è: chi deve pagarlo? A chiarirlo è stata una sentenza della Cassazione pubblicata pochi giorni fa (Cass. sent. n. 6976/2016 dell’11.04.2016). Secondo la Corte, la responsabilità per i danni fisici provocati al cosiddetto “terzo trasportato” a seguito di un incidente stradale si presume essere sempre di chi guida l’auto su cui egli viaggia. Salvo prova contraria. Ci spieghiamo meglio.
Il passeggero che si sia fatto male deve rivolgere la richiesta di risarcimento all’assicurazione del conducente che gli ha dato il passaggio che non può negarglielo; non deve quindi preoccuparsi di verificare, in caso di scontro tra veicoli, di chi sia la responsabilità.
Tale sistema è stato così disegnato per garantirgli un pronto indennizzo, in quanto egli certamente non ha colpe nel sinistro e, quindi, va liquidato immediatamente. La somma gli viene pertanto pagata dalla compagnia del guidatore.
Ma quest’ultimo (e, ovviamente, la sua assicurazione) può dimostrare il contrario, ossia che la responsabilità dell’incidente è invece della controparte, con qualsiasi mezzo di prova.
Nel caso in cui tale dimostrazione non dovesse essere fornita, il conducente resta responsabile ma non ne risponde comunque di tasca propria (almeno nei limiti del massimale dell’assicurazione) essendo coperto dalla polizza rc-auto anche per i danni ai terzi trasportati.
Fonte: La Redazione di http://www.laleggepertutti.it