– Il Garante della Privacy ordina al social network di bloccare i fake e di inviare i dati dell’impostore al diretto interessato –
Stop al furto d’identità e ai profili falsi su Facebook: con una decisione appena approvata dal Garante della Privacy (provv. n. 56 dell’11.02.2016) arriva un vero e proprio decalogo per Facebook, volto a garantire la riservatezza degli utenti.
Forse non lo sai ancora, ma qualcuno potrebbe aver utilizzato il tuo nome e cognome o semplicemente le tue foto profilo per aprire un altro account su Facebook. Capita molto spesso con le belle ragazze, le cui immagini vengono letteralmente razziate dai “pirati informatici” quasi esclusivamente per scopi pubblicitari. Infatti, i falsari intercettano amicizie, invogliando l’accettazione del contatto con foto provocanti e ammiccanti di giovani fanciulle. Quel profilo, in realtà, verrà utilizzato solo per postare e condividere offerte pubblicitarie pagate da terzi, dimodoché tutti gli “amici virtuali” del fake vedranno il post.
Ma non è, purtroppo, l’unico esempio. I profili falsi vengono spesso utilizzati per compiere reati, per minacciare altri utenti o estorcere somme di denaro.
Scoprire se qualcuno ha clonato il tuo profilo non è sempre agevole.
Il sistema si basa sulla funzionalità di Google immagini e sulla possibilità di ricercare, su tutto il web, eventuali pagine contenenti la stessa o similare fotografia. Tuttavia il metodo non funziona qualora il profilo clonato sia stato “deindicizzato” ossia sottratto ai motori di ricerca.
Che il furto d’identità sia un reato non c’è alcun dubbio, tuttavia il problema vero e proprio deriva dai tempi e dalle disfunzioni della giustizia. Proprio per accelerare la denuncia e la punizione dei colpevoli, è appena intervenuto il Garante della Riservatezza, ordinando a Facebook di bloccare l’uso di profili clonati e, nello stesso tempo, di rivelare al vero interessato tutte le informazioni dell’account falso. E i tempi di risposta (pochi mesi) sono decisamente inferiori alla tutela del sistema giudiziario.
C’è un problema in cui si imbatte chi chiede la punizione del “falsario di profili”: la risposta di Facebook alla richiesta di dati e informazioni sul colpevole potrebbe intervenire in tempi tutt’altro che immediati e, soprattutto, non essere sempre positiva. Anche per questo è intervenuto il Garante della Privacy rivendicando il diritto di un’autorità amministrativa italiana ad avere tutte le informazioni relative all’account clonato. Come può un organo nazionale avere giurisdizione su uno straniero? Facile: esiste Facebook Italia e questo, secondo il Garante, è un collegamento sufficiente per intervenire.
È vero: Facebook mette a disposizione il servizio di “segnalazione abusi”, tuttavia questo serve solo a bloccare il profilo falso e il furto d’identità, ma non fornisce i dati del colpevole per la denuncia e per scoprire chi effettivamente sia. Ed è proprio per colmare tale lacuna che è intervenuto il provvedimento del Garante.
La pronuncia in commento è importante, innanzitutto, perché ha accertato la competenza del Garante italiano sull’attività di Facebook Irlanda. Questo perché in Italia Facebook opera con un’organizzazione stabile, Facebook Italy S.r.l., la quale, pur non risultando il trattamento dei dati personali in questione effettuato direttamente dallo stabilimento italiano, svolge attività «inestricabilmente connessa» con la società irlandese. E questo basta per ritenere applicabile il diritto italiano.
Nel merito, poi, secondo il codice della privacy, l’utente ha diritto di conoscere tutti i dati che lo riguardano, compresi quelli inseriti e condivisi nel social network Facebook dal falso account, trattandosi di informazioni, fotografie e contenuti che si riferiscono alla sua persona.
D’ora in poi, quindi, in presenza di un furto d’identità o di un account clonato, tutte le volte in cui un utente rivendichi l’esistenza di un profilo falso che utilizzi il proprio nome e/o le proprie fotografie, Facebook può essere condannato a comunicare in forma intelligibile al ricorrente tutti i dati che lo riguardano detenuti in relazione ai profili aperti a suo nome.
Fonte: La Redazione di http://www.laleggepertutti.it