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– Il reato di molestia o disturbo non sussiste se la persona offesa a sua volta risponda alle telefonate e chiami, anche se non con la stessa frequenza –

Non sussiste il reato di molestie e disturbo se una persona, che pur riceve telefonate e sms continui da un’altra, risponde agli squilli e chiama a sua volta, anche se in modo meno petulante e ossessivo.

La reciprocità nella intrusione della vita privata altrui, infatti, fa decadere l’illecito penale: reciprocità che non deve essere necessariamente “equivalente”, potendo la vittima comportarsi anche in modo meno ossessivo dell’altro soggetto.

Lo ha chiarito la Cassazione con una recente sentenza (Cass. sent. n. 19767/2016 del 12.05.2016).

I giudici escludono che possa sussistere un comportamento petulante, rilevante dal punto di vista penale, se il disturbo per l’invio di numerosi sms e per le telefonate anche di notte si inseriscono nel contesto di una travagliata e burrascosa relazione sentimentale, nella quale entrambi usano spesso il telefono per litigare e gli sms per insultarsi.

La sussistenza del reato, quindi, va valutata caso per caso, come del resto succede tutte le volte in cui le norme penali sono particolarmente generiche come quello.

Nel caso di specie, l’articolo in questione (Art. 660 cod. pen.), che sanziona la molestia o il disturbo delle persone così recita: “Chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo è punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda fino a euro 516”.

Il reato è quindi subordinato alla petulanza o altro biasimevole motivo e alla volontà dell’agente di interferire inopportunamente nell’altrui sfera di libertà. In particolare, per la Cassazione, i termini usati dal codice penale hanno i seguenti significati:

  • la cosiddetta “petulanza” consiste in un atteggiamento di insistenza fastidiosa, arrogante invadenza, intromissione inopportuna e continua;
  • il biasimevole motivo, invece, diverso dalla petulanza, è ugualmente riprovevole in se stesso o in relazione alla persona molestata.

Ebbene, secondo la Cassazione sia la petulanza che il biasimevole motivo non possono sussistere nel caso di comportamenti reciproci o di ritorsione di molestie.

Indipendentemente dalla contestualità delle reciproche telefonate e dei messaggi inviati, l’accertata esistenza di una relazione tra i due, caratterizzata dai continui contatti telefonici con frequenti litigi, esclude la petulanza e, soprattutto, la interferenza indebita nella sfera di libertà della persona offesa attraverso le telefonate e gli sms contestati.

Fonte: La Redazione di http://www.laleggepertutti.it

CategoryDiritto Penale
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