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– Il padrone del cane risarcisce i danni per il morso dato a chi lo accarezza sul dorso –

Chi paga i danni se il cane, sul più bello, morde chi lo accarezza? La Cassazione non ha dubbi (Cass. sent. n. 10402/16 del 20.05.16): sicuramente il padrone anche se la reazione dell’animale è imprevedibile e repentina o se diretta nei confronti di un amico. Difatti, colui che detiene un cane – sia egli il padrone o chi lo ha in custodia per un periodo di tempo limitato (ad esempio, il dog-sitter) – ha una responsabilità cosiddetta “oggettiva”, che prescinde, cioè, da dolo o malafede.

Secondo quanto prescrive il nostro codice civile (Art. 2052 cod. civ.), il proprietario di un animale (ma anche chi se ne serve momentaneamente) è responsabile dei danni cagionati dall’animale medesimo a terzi o a cose. Tale responsabilità non viene meno neanche se il cane gli sfugge di mano (ad esempio perché strattona il guinzaglio e poi scappa) o se si perde o se rompe la catena alla quale è legato. Solo la dimostrazione che il danno si è verificato per un caso fortuito può liberare da ogni responsabilità il custode del quadrupede.

Il caso fortuito è un evento imprevedibile e non evitabile neanche usando le precauzioni del caso (come l’uso della museruola). Così, non si può parlare di caso fortuito neanche nell’ipotesi del cane che azzanni una persona che già lo conosceva e che era solita, normalmente, giocarci. Anche questi scatti, per quanto inconsulti, possono essere evitati usando le normali attenzioni, proprio perché si tratta di animali e non sempre le loro reazioni sono prevedibili. Il padrone deve conoscere il proprio cane, nei casi in cui questi non sia pienamente affidabile, evitare il rischio con una museruola o chiedendo agli estranei di non avvicinarsi o non toccarlo.

La responsabilità del custode dell’animale si fonda non su un comportamento o un’attività di questi, ma sulla semplice relazione (di proprietà o di uso) intercorrente tra il predetto custode e l’animale.

Nel caso in esame i giudici hanno escluso che si potesse parlare di caso fortuito solo perché la vittima, ferita alla mano, conosceva l’animale fin da piccolo e spesso si recava in casa del padrone. Non si può quindi pensare, secondo i giudici del gravame, che abbia indispettito l’animale tentando di accarezzarlo perché non era persona sconosciuta.

In ogni caso spetta al padrone dell’animale dimostrare il caso fortuito, circostanza tutt’altro che agevole. Se tale prova non viene fornita, del danno risponde il proprietario.

Fonte: La Redazione di http://www.laleggepertutti.it

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