– Ci sono casi in cui l’entità del danno non può essere determinata con esattezza: quando questo accade si procede con alla liquidazione in via equitativa. Ma cosa significa esattamente? –
Che succede quando il danno non può essere quantificato?
È principio ormai consolidato quello secondo cui se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, viene liquidato dal giudice con valutazione equitativa (Art. 1226 cod. civ.).
Ma che cosa significa in pratica? Cosa si intende per equità?
Che cosa significa equità?
In sostanza, ciò significa che l’ammontare viene quantificato secondo il prudente apprezzamento del magistrato, ossia tenendo conto del suo giudizio in relazione al caso concreto, secondo quanto lui ritiene equo, anche sulla base di nozioni di comune esperienza.
Quando il danno viene risarcito secondo equità?
Occorre, però, una precisazione importante: affinché si ricorra al criterio della valutazione equitativa è necessario che la presenza di un danno risarcibile risulti provata o comunque incontestata, anche se gli elementi dimostrativi forniti dal danneggiato non siano del tutto certi. Facile comprendere, quindi, che non si procede a tale valutazione se il danno può essere provato, nel suo preciso ammontare, tramite consulenza tecnica. In altre parole, il giudice stabilirà l’entità del risarcimento usando il criterio dell’equità se:
- sia provata l’esistenza di danni risarcibili;
- risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile, per la parte interessata, provare il danno nel suo preciso ammontare (, sent. n. 2972/79, del 22.05.1979).
Pertanto, è fondamentale sottolineare che tale criterio non può surrogare il mancato accertamento della prova della responsabilità del debitore o la mancata individuazione della prova del danno nella sua esistenza: significa che la valutazione equitativa può operare solo se il creditore, su cui grava l’onere della prova del danno, non sia riuscito a dimostrare l’ammontare del danno, ma non quando non sia nemmeno riuscito a dare prova dell’esistenza stessa del danno.
Facciamo un esempio di liquidazione equitativa
Cerchiamo di chiarire con un esempio concreto: il danno arrecato ad un autoveicolo si stimerà tenendo presente il prezzo di mercato di un’autovettura dello stesso modello e della medesima casa produttrice. Viceversa, non sarà possibile far riferimento al “prezzo corrente” per i danni derivanti da lesione di valori inerenti alla persona, in quanto tali privi di contenuto economico.
Pensiamo a un danno non patrimoniale subito dai congiunti in conseguenza dell’uccisione del familiare: l’unico modo che permette di garantire un risarcimento equo è quello di considerare l’intensità del vincolo familiare, della situazione di convivenza e di ogni ulteriore utile circostanza, quali la consistenza più o meno ampia del nucleo familiare e le abitudini di vita, il tutto in via equitativa appunto.
Fonte: La Redazione di http://www.laleggepertutti.it