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– Quando più post si riferiscono sempre alla stessa persona e i riferimenti sono fin troppo evidenti e allusivi può scattare lo stalking –

Un singolo messaggio minatorio o offensivo, pubblicato sulla bacheca di Facebook e indirizzato a una persona (anche in forma velata), può costituire diffamazione o minaccia, ma se la condotta viene ripetuta nel tempo si configura il più grave reato di stalking, e questo perché i vari post devono essere valutati nel loro insieme e non singolarmente. È quanto chiarito dalla Cassazione con una sentenza di qualche giorno fa (Cass. sent. n. 21407/16 del 23.05.16).

Quel che conta è la reiterazione dei messaggi sempre alle stesse persone e la loro idoneità a produrre uno stato di ansia e turbamento nella vittima, tale da costringerla a cambiare le proprie abitudini di vita (ad esempio, sospendere per un po’ il proprio profilo Facebook o non frequentare determinati luoghi) o comunque temere per la propria integrità fisica.

Viene così respinta la tesi secondo cui una pluralità di post minatori o offensivi potrebbero tutt’al più costituire il reato di diffamazione: a prescindere dal singolo episodio, che certo può essere ben punito a tale titolo, quando l’episodio si ripete più di una volta, nel momento in cui si perseguita una persona, anche su un social network, scatta il reato di stalking.

La sentenza chiarisce peraltro che lo stalking scatta anche senza che la pluralità dei comportamenti minatori sia sorretta da un unico disegno criminoso preordinato in partenza. In buona sostanza, non c’è bisogno che il colpevole abbia sin dall’inizio in mente di perseguitare la vittima. Le singole condotte possono invece essere del tutto disconnesse l’una dall’altra, presentandosi in modo casuale e realizzate qualora se ne presenti l’occasione.

Una volta ritenuto colpevole, il tribunale può vietare al reo di avvicinarsi ai luoghi di solito frequentati dalla vittima, tenendosi a debita distanza da quest’ultima.

La vicenda

Dopo la separazione di una coppia di conviventi, i figli venivano affidati ai nonni materni. Il padre, però, non aveva mai accettato tale situazione, tanto da arrivare a ingiuriarli e denigrarli pubblicamente tramite la propria pagina di Facebook. A ciò si sommavano continui appostamenti tanto da ingenerare nei due anziani uno stato di ansia e di timore per la loro incolumità. A prova di tale comportamento, erano state depositate in processo le varie schermate con l’evidenza dei post pubblicati sul social network.

Fonte: La Redazione di http://www.laleggepertutti.it

CategoryDiritto Penale
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