– Il proprietario di un appartamento danneggiato o reso inutilizzabile da rumori o infiltrazioni ha diritto al risarcimento del danno per aver perso la possibilità di dare in locazione l’immobile –
L’impossibilità di dare in affitto il proprio appartamento, perché reso inservibile o poco appetibile dai danni causati da terzi, dà diritto al proprietario a richiedere un’apposita voce di risarcimento. È questo l’indirizzo che si sta ormai formando in giurisprudenza e ribadito dalla Cassazione in una recente sentenza (Cass. sent. n. 10870/2016).
Secondo i giudici, benché la mancata stipula di un contratto di locazione sia un fatto non documentabile nello specifico (trattandosi di un evento che non si è mai verificato e, quindi, difficile da dimostrare), essa comunque costituisce fonte di autonomo risarcimento. È il caso, ad esempio, dell’appartamento interessato da infiltrazioni di acqua per causa di tubature condominiali o provenienti dall’appartamento confinante.
È indubbio che i danni provocati a un appartamento vadano risarciti: un vicino rumoroso che non consenta di vivere o riposare serenamente, una macchia di umidità che abbia reso insalubre o solo esteticamente brutto l’immobile, un condizionatore d’aria posto sulla facciata dell’edificio che sprigioni aria calda o che produca un insopportabile fruscio, l’ascensore difettoso le cui vibrazioni si ripercuotano sulle pareti confinanti, ecc.
Il danno consiste nel mancato godimento dell’appartamento stesso ad opera del suo proprietario. Il “godimento” però non è solo quello diretto, derivante dall’utilizzo personale dell’immobile; si può trattare anche di un godimento economico, conseguente all’affitto del bene e, quindi, consistente nel ritorno economico dei canoni di locazione. Se tale godimento viene pregiudicato dalla condotta colpevole di terzi, al proprietario spetta il risarcimento, che pertanto – in caso di appartamento destinato all’affitto – consisterà nella perdita di potenziali clienti.
La vicenda
Nel caso di specie, la Cassazione ha condannato un condominio al rifacimento dei lavori di alcune coperture condominiali e a risarcire i danni provocati dalle infiltrazioni d’acqua a uno degli appartamenti di proprietà di un condomino che, in conseguenza di ciò, non aveva potuto locare il proprio immobile, con conseguente pregiudizio economico.
Se l’inquilino scappa
La giurisprudenza si è ormai orientata nel senso di ritenere quale giusta causa di recesso dalla locazione la presenza, all’interno dell’appartamento, di vizi che ne pregiudichino il sereno utilizzo da parte del conduttore. Così, ad esempio, se il vicino è rumoroso, l’inquilino dell’appartamento “danneggiato” dalle immissioni acustiche può disdettare il contratto di affitto, anche se il padrone di casa si offre di insonorizzare i locali. Spetterà poi a quest’ultimo agire nei confronti del condomino maleducato e chiedergli il risarcimento per la perdita dell’inquilino-cliente: risarcimento consistente in tutti i canoni di locazione che egli avrebbe percepito se il contratto non fosse stato risolto anticipatamente.
Fonte: La Redazione di http://www.laleggepertutti.it/