– Multe e fotografie scattate dall’autovelox per il passaggio con il rosso o per eccesso di velocità: quali condizioni perché la contravvenzione sia valida? –
Le multe per eccesso di velocità e quelle per passaggio con il semaforo rosso possono essere contestate all’automobilista tramite la prova della fotografia scattata dall’autovelox alla targa dell’automobile, ma ad alcune condizioni, in assenza delle quali la multa stessa è nulla. A ricordare tali regole è una recente sentenza del Tribunale di Lecce (Trib. Lecce sent. n. 2172/2016). Eccole qui di seguito.
Autovelox anche per il passaggio col rosso
Innanzitutto è bene chiarire che l’apparecchio autovelox a rilevazione automatica, quello cioè che non necessita della contemporanea presenza della pattuglia di polizia per poter funzionare, può essere utilizzato sia per scattare le foto alle auto che violano i limiti di velocità, sia a quelle che passano con il rosso. Dunque, lo stesso strumento può fornire due importanti dati alla polizia che, pertanto, una volta verificata la correttezza della fotografia scattata dal dispositivo di controllo automatico, potrà inviare la multa a casa del trasgressore.
La taratura deve avvenire almeno una volta all’anno
In entrambi i casi – ossia tanto per le multe elevate per eccesso di velocità, che per quelle al passaggio con il semaforo rosso – è necessario che l’autovelox automatico sia stato oggetto di revisione e taratura almeno una volta all’anno. Ciò è stato sancito dalla Corte Costituzionale con una sentenza dell’anno scorso che ha dichiarato parzialmente illegittimo il codice della strada nella parte in cui, appunto, non prevede l’obbligo di tali controlli periodici: controlli che si rendono necessari per garantire il buon funzionamento di dispositivi che, per l’accuratezza dei calcoli a cui sono chiamati, è bene che rispondano alle massime garanzie di precisione.
I certificati di tali controlli periodici devono essere esibiti all’automobilista, qualora ne faccia richiesta, presso l’organo che ha elevato la contravvenzione. È bene sempre documentare tale richiesta, di modo ché, se l’amministrazione non risponde, l’interessato potrà sempre, in un’eventuale impugnazione al giudice di pace, fornire le prove della propria attività preliminare e, in caso di rigetto del ricorso, evitare quantomeno la condanna alle spese.
Se il certificato non viene prodotto neanche in corso di causa, la multa dovrà essere annullata.
La sentenza in commento precisa infatti che le amministrazioni che utilizzano rilevatori fotografici anche per le infrazioni al passaggio del semaforo rosso, in maniera automatica, sono tenute a fare eseguire le verifiche tecniche e le eventuali tarature con cadenza almeno annuale, a supporto della corretta funzionalità dei dispositivi stessi. Nel caso concreto non è stata fornita la prova dell’avvenuta verifica dell’apparecchiatura rilevatrice almeno un anno prima dell’accertamento dell’infrazione, con conseguente annullamento della contravvenzione.
Come deve essere la fotografia al semaforo rosso
La sentenza offre infine un suggerimento per contestare le fotografie scattate al passaggio dell’auto a semaforo rosso. In tale ipotesi, infatti, occorrono due precisi fotogrammi:
- nel primo deve essere rappresentata l’intera sagoma dell’auto prima del semaforo rosso;
- nel secondo, invece, la vettura deve essere ripresa con l’intera sagoma oltre la linea di stop segnata dal semaforo rosso.
Solo in presenza di tali elementi può ritenersi documentata l’infrazione.
Qualora non venga seguita tale procedura non è possibile acclarare con certezza che l’auto abbia effettuato il superamento della linea semaforica quando già proiettava luce rossa, ben potendo la stessa avere iniziato l’attraversamento con luce gialla, in seguito divenuta rossa.
Fonte: La Redazione di http://www.laleggepertutti.it