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– Separazione e divorzio: il figlio viene affidato solo alla madre se il padre non versa il mantenimento e se ne disinteressa non partecipando alle cerimonie di famiglia come la comunione, la cresima e gli appuntamenti più importanti della sua giovane vita –

 

Un padre che si disinteressa del figlio, dimostrando di non tenerci perché non versa l’assegno di mantenimento, né partecipa agli eventi più importanti della sua giovane vita, come ad esempio la comunione e la cresima, non può poi pretendere l’affidamento condiviso del minore; per cui, in questi casi, il giudice può disporre l’affidamento esclusivo in favore della madre presso cui il bambino vive. È quanto chiarito dal Tribunale di Modena con una recente sentenza (Trib. Modena sent. n. 631/2016).

Il giudice non ha dubbi: è inequivocabile il comportamento del genitore che, pur tenuto a versare l’assegno di mantenimento per le spese ordinarie del figlio, non lo fa in modo continuativo tanto da venire condannato in sede penale per il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare.

Se poi tale condotta, benché a parole giustificata dalle difficoltà economiche e dalla disoccupazione dell’uomo, viene confermata anche dal complessivo atteggiamento del genitore, che si disinteressa alla vita del figlio, senza presenziare agli “appuntamenti” più importanti come la recita di scuola, il saggio di danza, la prima comunione e la cresima, allora si può benissimo revocare l’affidamento condiviso.

Nella vicenda in oggetto, dopo la separazione con la ex moglie, il padre si era trasferito subito in un’altra città, omettendo di frequentare le figlie, allora entrambe minorenni, e di corrispondere il contributo per il loro mantenimento come disposto dal giudice, maturando un debito totale di 53.500 euro.

Quanto all’affidamento dei minori, la regola prevede che il giudice debba sempre optare per l’affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori (Art. 337 quater cod. civ.), anche per garantire a questi ultimi il diritto a poter crescere e frequentare entrambi i genitori. Tale regola può essere derogata solo in casi eccezionali, ossia quando i rapporti con uno dei genitori risultino pregiudizievoli per l’interesse del minore, come nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all’obbligo di corrispondere l’assegno di mantenimento in favore dei figli minori ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita. Infatti, tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l’affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente.

È corretto quindi, in casi del genere, affidare il minore in via esclusiva alla madre.

Fonte: La Redazione di http://www.laleggepertutti.it

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