– Reato esasperare il vicino di casa: sussiste il reato di atti persecutori per chi da continuamente fastidio, tanto da far cambiare le abitudini di vita alla vittima –
Compie reato di stalking chi esaspera i vicini tanto da costringerli a cambiare le abitudini di vita pur di non essere infastiditi: è quanto chiarito dalla Cassazione con una recente sentenza (Cass. sent. n.26878/2016 del 30.06.2016). La pronuncia conferma ancora una volta l’esistenza del cosiddetto stalking condominiale che si verifica tutte le volte in cui un condomino molesta e perseguita i vicini di casa con una serie di azioni volte:
- o a ingenerare in loro un fondato timore per l’incolumità propria o di un familiare;
- o a costringere la vittima a cambiare le proprie abitudini.
Lo stalking condominiale è ormai una realtà: la possibilità di querelare il vicino molesto e assillante non si limita solo al singolo atto, ma si estende anche alla valutazione del complessivo comportamento (sicuramente più grave) da questi tenuto nel tempo quando sia stato in grado di costringere la vittima, ormai esasperata, a modificare le proprie abitudini quotidiane come, ad esempio, l’orario di rientro a casa, il luogo dove parcheggiare l’auto o la strada per entrare nel palazzo; vi rientra anche – come nel caso di specie -l’uso di tranquillanti con conseguente assenza dal lavoro, ecc.
Il reato previsto dal codice penale (art. 612-bis cod. pen.) di atti persecutori (comunemente detto stalking) non richiede un numero minimo di condotte perché si possa procedere alla sanzione più pesante nei confronti del colpevole. In passato anche due semplici episodi sono stati ritenuti sufficienti a far scattare l’incriminazione del reo. Ciò che conta è la gravità del comportamento che, nel caso del condomino dispettoso, deve essere tale da riuscire ad esasperante il vicino perseguitato a prendere modificare un qualsiasi aspetto delle sue abitudini.
È vero, spesso in condominio ci sono situazioni di reciproci dispetti che non consentono facilmente l’individuazione della effettiva ragione e della colpa: a conti fatti, però, nel momento in cui si verifica un intento persecutorio, a prescindere dalle motivazioni che lo hanno determinato, la vittima si può difendere attraverso la querela o la segnalazione al Questore per far allontanare il colpevole dai luoghi in cui essa si muove abitualmente.
Fonte: La Redazione di http://www.laleggepertutti.it