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– Uguaglianza tra figli legittimi, naturali e riconosciuti. L’azione di riconoscimento di un figlio. I diritti ereditari di un figlio riconosciuto –

Per la legge italiana non esistono figli e figliastri: sono tutti uguali. Ciò vale per i figli nati in costanza di matrimonio così come per quelli nati dalle coppie conviventi. Stesso discorso dicasi, per i figli riconosciuti.

Quest’ultimi non sono, quindi, meno importanti. Hanno gli stessi diritti degli altri e la legge li tutela pienamente rispetto ai doveri genitoriali. Ma se un padre o persino una madre non vogliono riconoscere un figlio, come si procede?

Che cos’è l’azione di riconoscimento di un figlio?

In qualsiasi momento, il figlio non riconosciuto, ad esempio dal padre, può agire per ottenere il predetto riconoscimento.

Il diritto in questione è imprescrittibile è può essere fatto valere anche dopo la morte del proprio presunto genitore.

La residenza di quest’ultimo è fondamentale per stabilire il Tribunale territorialmente competente. Se, invece, il presunto genitore è defunto, ci si rivolgerà al Tribunale del territorio ove risiede uno degli eredi.

L’azione per il riconoscimento, tecnicamente definita azione di dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturale, mira ad ottenere una sentenza dichiarativa che ha gli stessi effetti di un riconoscimento volontario.

La prova della filiazione può essere raggiunta con ogni mezzo. Tra questi, le dichiarazioni della madre non sono certamente sufficienti allo scopo. In ogni caso, la prova più decisiva, e di fatto solitamente utilizzata, è quella cosiddetta biologica del Dna. Il procedimento in questione è ovviamente disciplinato dalla legge (Art. 269 e seg. cod. civ.).

In virtù dell’eventuale esito positivo della causa proposta, si acquista lo status di figlio, con tutti i diritti connessi: mantenimento, diritti ereditari, ecc.

Il figlio riconosciuto ha diritto all’eredità? Egli può agire, ad esempio, in riduzione?

Assolutamente si e nella stessa posizione giuridica degli eredi legittimari. A tal proposito, ci sono alcuni soggetti che, alla morte di una persona, hanno diritto, inderogabilmente, ad una quota ereditaria del patrimonio del defunto. In altri termini, questi soggetti non possono essere esclusi dall’eredità: essi sono il coniuge ed i figli, entrambi tecnicamente definiti eredi legittimari.

Questi eredi, se esclusi dall’asse ereditario, attraverso ad esempio un testamento che lascia tutto ad uno solo dei figli, possono fare causa, ottenendo ragione dei propri diritti. La descritta azione si definisce di riduzione.

All’esito positivo di questo procedimento, le disposizioni testamentarie saranno ridotte e rese inefficaci sino al punto di ripristinare la quota che per legge spetterebbe al legittimario danneggiato. Se la riduzione delle disposizioni testamentarie non è sufficiente a raggiungere lo scopo prefisso, si procederà con la riduzione delle donazioni compiute in vita dal defunto.

In buona sostanza, alla morte di una persona, si deve calcolare non soltanto il valore dei beni rimasti, ma anche quelli che sono stati oggetto di donazione in vita. Sul patrimonio ereditario, così formato, si calcoleranno le quote in concreto dovute agli eredi legittimari, eventualmente procedendo con l’azione di riduzione delle disposizioni testamentarie e poi delle donazioni.

L’azione di riduzione si prescrive in dieci anni decorrenti dalla data di accettazione dell’eredità (Cass. Civ. Sez. Un. sent. n. 20644/2004).

Detto ciò, è importante ricordare che c’è una quota del patrimonio, che la persona può destinare a chiunque. Tale quota si definisce “disponibile” e la misura della stessa, varia a seconda di quali e quanti eredi legittimari ci sono. Ad esempio, in presenza di un coniuge e più figli, la quota disponibile è pari ad 1/4. Altro esempio, in assenza del coniuge e con più figli, la quota disponibile è pari ad  1/3

In altri termini, un cittadino, attraverso un testamento, può stabilire che la quota disponibile sia destinata a chiunque, anche a scapito dei diritti degli altri eredi. In questo caso, gli altri eredi potranno avanzare pretese, secondo i limiti di legge, soltanto sul patrimonio restante (ad esempio i 3/4 o i 2/3, nei casi riportati).

Detto ciò, un figlio riconosciuto, volontariamente o a seguito di un’azione di riconoscimento, ha i medesimi diritti degli altri figli. Egli, pertanto, parteciperà all’eredità come vuole la legge e potrà anche agire in riduzione, per rivendicare e tutelare la propria “fetta” di eredità.

Fonte: Marco Borriello da http://www.laleggepertutti.it

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