– Niente risarcimento del danno morale per la vacanza rovinata se la compagnia aerea perde il bagaglio imbarcato dal passeggero; spettano solo i danni patrimoniali per i vestiti acquistati a terra –
Se la compagnia aerea perde, nel viaggio di andata, la valigia o qualsiasi altro bagaglio che il passeggero ha imbarcato in stiva, gli deve risarcire il danno economico (cosiddetto danno patrimoniale) per averlo costretto a comprare vestiti di emergenza una volta atterrato. Il risarcimento – in base alla Convenzione di Montreal – arriva fino a 1.000 DSP (Diritti Speciali di Prelievo) per passeggero, pari a circa € 1.100 (Art. 22 Convenzione Montreal).
Il passeggero può sempre pretendere un indennizzo superiore se dimostra di aver subito un danno maggiore, ma è tenuto a darne prova compiuta: non bastano le semplici affermazioni non documentate.
Ma che succede se lo Stato di destinazione non aderisce alla Convenzione di Montreal? In tal caso il passeggero non ha diritto al risarcimento a forfait ma è chiamato a documentare il danno subito per poter essere indennizzato: un danno che può essere quantificato solo sulla base degli scontrini conservati per gli acquisti fatti, una volta atterrato, per sopperire alle necessità che, invece, la presenza valigia avrebbe eliminato. Insomma, a titolo di esempio: abiti, intimo, prodotti di prima necessità (medicine, saponi, asciugacapelli, ecc.).
Il passeggero non può invece invocare anche il risarcimento del danno morale per via del fatto che il disguido della perdita della valigia gli ha rovinato la vacanza (cosiddetto danno da vacanza rovinata): infatti tale indennizzo può essere ristorato soltanto in caso di “lesioni serie” di diritti tutelati dalla Costituzione. È quanto chiarito dalla Corte di appello di Roma (C. App. Roma, sent. n. 3037/2016).
Non ha alcun valore, quindi, la lista compilata dal passeggero con gli effetti personali contenuti nella valigia, smarriti insieme allo stesso bagaglio: non può fare fede un documento che ha scritto lo stesso interessato e che, pertanto, risulta inattendibile sia per stabilire la presenza degli oggetti smarriti sia per determinare il relativo valore. Non resta che risarcire la spesa per gli abiti di emergenza acquistati nella meta turistica, sulla base degli scontrini prodotti per gli acquisti fatti in fretta e furia all’arrivo.
Fonte: La Redazione di http://www.laleggepertutti.it