– Discriminazione nell’assunzione: che cosa succede se il datore non assume la lavoratrice perché è sposata o è incinta? –
Non sei stata assunta perché sei incinta o perché sei sposata e il datore di lavoro teme che possa andare in maternità? Devi sapere che il comportamento dell’azienda è illegittimo perché discriminatorio, anche se si tratta di un’assunzione a tempo determinato.
La discriminazione sull’impiego, difatti, costituisce un illecito amministrativo, secondo le previsioni del nuovo Decreto di depenalizzazione in materia di lavoro e legislazione sociale (D.lgs 8/2016).
Le disparità nel trattamento costano molto care al datore di lavoro: questi, difatti, può arrivare a pagare sino a 10.000 euro per qualsiasi tipologia di discriminazione, cioè in base al sesso, alla nazionalità, alla religione, alle opinioni e a qualunque ulteriore condizione. Vediamo, nel dettaglio, in quali casi il comportamento del datore si deve considerare illegittimo.
Discriminazione nell’annuncio di lavoro
Anche se il rapporto di lavoro non è ancora iniziato, questo non impedisce che le discriminazioni commesse in sede di selezione dei lavoratori siano sanzionabili. Sono punite, peraltro, non soltanto le disparità operate nell’ultima fase della selezione, cioè in quella del colloquio, ma qualsiasi discriminazione che emerga dall’annuncio di lavoro.
L’annuncio di lavoro, per essere legittimo, deve essere rivolto ad entrambi i sessi e non contenere alcuna discriminazione, anche implicita, basata sull’età, sul sesso, sull’appartenenza a una determinata categoria, sulle opinioni o su ulteriori condizioni personali.
Sono consentite delle deroghe solo per mansioni particolarmente faticose e pesanti individuate dalla contrattazione collettiva. Inoltre, non costituisce discriminazione condizionare all’appartenenza ad un determinato sesso l’assunzione in attività del settore della moda, dell’arte e dello spettacolo, quando ciò sia essenziale alla natura del lavoro o della prestazione.
Non rileva, invece, per la punibilità dell’illecito, il fatto che l’assunzione debba avvenire a tempo determinato o che non si tratti di un rapporto subordinato, ma di un rapporto autonomo o di collaborazione. Dunque, al di fuori delle eccezioni appena elencate, anche se l’azienda ricerca dei collaboratori autonomi, se basa i criteri di selezione sull’età, sulla “bella presenza” o sul sesso dei candidati, è senza dubbio sanzionabile per discriminazione.
L’illecito è punito con una sanzione che va da 5.000 a 10.000 euro.
Discriminazione nella selezione, nell’assunzione e nella carriera
Le stesse sanzioni , da 5.000 a 10.000 euro, sono applicate anche quando la discriminazione avviene in sede di colloquio.
È difatti totalmente illegittimo, in quanto discriminatorio, il comportamento del datore di lavoro o di chi effettua le selezioni, nel caso in cui manifestino che essere sposata o incinta costituisca un ostacolo per l’inserimento in azienda.
La stessa regola vale per le discriminazioni sulla promozione dei lavoratori, in qualsiasi ramo o settore di attività, a tutti i livelli della gerarchia professionale: ad esempio, se una lavoratrice si assenta per maternità e le viene negata la progressione di carriera, motivando il diniego col periodo di assenza, il comportamento dell’azienda è ugualmente illegittimo perché discriminatorio, dunque sanzionabile.
L’azienda è sanzionabile, inoltre, se adotta un sistema di classificazione professionale differente per uomini e donne, che comporta discriminazioni nella retribuzione.
Discriminazione nell’accesso alla pensione
Le regole sulla discriminazione valgono anche in merito al pensionamento. Le lavoratrici in possesso dei requisiti per la pensione di vecchiaia hanno infatti diritto a proseguire il rapporto sino agli stessi limiti di età previsti per gli uomini da disposizioni di legge, regolamenti e contratti collettivi: qualsiasi discriminazione, come la cessazione “forzata” dal servizio applicata alle sole lavoratrici, è punita con la sanzione amministrativa da 5.000 a 10.000 euro.
Fonte: Noemi Secci da http://www.laleggepertutti.it