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– La legge concede maggiori possibilità di accesso alle banche dati per la ricerca dei beni dei debitori. Ma non tutti i tribunali sono d’accordo sul metodo –

Non tutti i Tribunali condividono questo metodo, ma la legge consente oggi di allargare le modalità di ricerca dei beni dei debitori per un pignoramento a colpo sicuro, più veloce e, soprattutto, più concreto.

In estrema sintesi: prima l’ufficiale giudiziario poteva indagare presso l’anagrafe tributaria o presso una banca dati pubblica i beni da pignorare, ma solo in seguito ad un’istanza che il creditore aveva depositato. Adesso, invece, sono state apportate delle modifiche al modo in cui ricercare quei beni presso l’anagrafe tributaria per arrivare al pignoramento a colpo sicuro. Su istanza del creditore, il presidente del Tribunale competente, verificato il diritto a procedere ad esecuzione forzata, autorizza la ricerca dei beni da pignorare con modalità telematica diretta. Non solo: se c’è pericolo di ritardo, il presidente del Tribunale autorizza la ricerca telematica prima della notificazione del precetto. L’ufficiale giudiziario può, così, accedere all’archivio dei rappor­ti finanziari, al pubblico registro automobilistico e ai dati contenuti nelle banche dati degli enti previdenziali. Successivamente, scrive un verbale unico in cui indica quali banche dati ha consultato e che cosa ha trovato. In questo modo, procede al pignoramento a colpo sicuro dei beni con in mano il titolo esecutivo ed il precetto.

Pignoramento a colpo sicuro: pareri discordanti

Come detto all’inizio, non tutti i tribunali condividono questo modo di fare per ottenere il pignoramento a colpo sicuro, anzi: in un solo giorno due tribunali, quello di La Spezia e quello di Potenza, si sono pronunciati in materia con pareri discordanti per quanto riguarda il rapporto tra la norma che attribuisce il potere al creditore e le modalità di accesso previste dalla legge.

Il Tribunale di La Spezia, con provvedimento del 6 settembre 2016, riconosce al creditore di poter accedere alle banche dati previste in attesa dei decreti attuativi e previa autorizzazione del presidente del Tribunale.

Proprio lo stesso giorno, il Tribunale di Potenza ha, invece, negato l’autorizzazione perché «l’accesso – si legge sul provvedimento – è consentito previa stipulazione di una convenzione finalizzata alla fruibilità informatica dei dati, sentito il Garante per la protezione dei dati personali».

Dove si può trovare il punto della discordia? Forse nella forma, più che nella sostanza: sul fatto, cioè, che il creditore chieda o meno l’accesso diretto alle banche dati senza ricorrere all’intervento dell’ufficiale giudiziario per arrivare al pignoramento a colpo sicuro.

Il creditore di La Spezia, infatti, ha chiesto di poter accedere direttamente alle banche dati al posto dell’ufficiale giudiziario. Su quello di Potenza, invece, non è chiaro se ha fatto richiesta di accesso diretto oppure se abbia sollecitato l’autorizzazione dell’ufficiale giudiziario.

Fonte: Carlos Arija Garcia da http://www.laleggepertutti.it

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