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– Se il lavoratore si ferisce è responsabile il datore di lavoro se non ha attivato tutte le misure necessarie ad evitarlo –

Stavi lavorando e, per tua distrazione, sei caduto e ti sei rotto una gamba? Devi stare più attento, ma sappi che la responsabilità potrebbe essere del datore di lavoro.

È quanto ha stabilito una recentissima sentenza con la quale la Cassazione ha chiarito che il lavoratore, che subisce un danno sul luogo di lavoro, è responsabile solo se il suo comportamento sia stato completamente anomalo ed estraneo alle mansioni che gli sono attribuite.

In tutti gli altri casi, anche se il lavoratore è stato imprudente, la colpa è del datore di lavoro.

 

Quali doveri ha il datore di lavoro?

Il  datore di lavoro ha l’obbligo di adottare tutte le misure di prevenzione (tecniche, organizzative e procedurali), che, a seconda della tipologia di lavoro, dell’esperienza e della tecnica, siano necessarie a tutelare l’integrità fisica e morale dei lavoratori.

Quali responsabilità ha il datore di lavoro?

Capita che il datore di lavoro non adotti le misure (di prevenzione dagli infortuni sul lavoro) previste dalla legge.

Ed in questo caso egli sarà, senza dubbio, responsabile di eventuali infortuni subiti dal lavoratore.

La situazione si complica se il lavoratore si sia ferito a causa di una propria disattenzione.

È evidente, infatti, che:

  • se da un lato, il datore di lavoro deve porre in essere tutte le cautele idonee a scongiurare il pericolo di infortuni;
  • dall’altro, il lavoratore deve svolgere le proprie mansioni con molta attenzione e concentrazione.

Cosa accade se il lavoratore è stato disattento?

Quando il lavoratore subisce un infortunio per una sua disattenzione, bisogna verificare se quella sua imprudenza potesse essere prevista (ed evitata) dal datore di lavoro.

Su questo punto, la Cassazione ha chiarito che:

  • se l’imprudenza del lavoratore è stata commessa nel normale svolgimento di una sua mansione, allora poteva essere prevista dal datore di lavoro che è il solo responsabile della mancata predisposizione di mezzi efficienti ed efficaci per lo svolgimento del lavoro;

se, invece, la disattenzione è stata macroscopica, ed è avvenuta nel corso di un’attività anomala ed imprevedibile svolta dal lavoratore, allora egli sarà il solo responsabile del suo infortunio.

Fonte: Sabina Coppola da http://www.laleggepertutti.it

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