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– Il risarcimento dei danni alle vittime di bullismo e cyberbullismo spetta agli insegnanti della scuola e ai genitori salvo che dimostrino di aver vigilato sul proprio figlio –

Chi risarcisce i danni commessi ai ragazzi che sono state vittime di bullismo? Quando il comportamento è realizzato da maggiorenni non vi sono dubbi: sono questi ultimi stessi a dover pagare. Mentre se il colpevole non ha ancora raggiunto i 18 anni, scatta la responsabilità di genitori e scuola. Questo, almeno, da un punto di vista civilistico, ossia del risarcimento, ossia del materiale esborso dei soldi.

Dal punto di vista penale, invece, la responsabilità è sempre personale, ma il minore diventa imputabile solo a partire da 14 anni. Prima di tale momento, egli non può essere giudicato.

Questo, in concreto, significa che:

  • contro il bullo si può procedere: 1) civilmente (ossia per il risarcimento) solo se ha compiuto 18 anni; 2) penalmente (ai fini della punizione prevista dal codice penale) solo se ne ha compiuti 14 (in tal caso si va davanti al Tribunale dei minorenni);
  • contro i genitori del bullo si può procedere solo civilmente (per ottenere il risarcimento) e a condizione che il figlio responsabile abbia meno di 18 anni;
  • contro la scuola si può procedere solo civilmente (per ottenere il risarcimento) e a condizione che lo studente responsabile abbia meno di 18 anni.

Azione penale o civile?

Il processo civile per il risarcimento viene spesso preferito a quello penale. E ciò per tre diverse ragioni:

  • l’azione penale non sempre è consentita: difatti, se il bullo ha meno di 14 anni, nessuno risponde al suo posto. Al contrario, quella civile invece trova sempre copertura: a rispondere è infatti o il maggiorenne o, se minore d’età, i suoi genitori e la scuola;
  • a seguito del giudizio penale, per ottenere l’esatta quantificazione dei danni bisogna sempre passare dal giudice civile. Quindi, si tratta di un passaggio obbligato. Invece non è vero il contrario: chi vuol direttamente agire per il risarcimento del danno non deve prima passare dal giudice penale;
  • il cyberbullismo in sé e per sé non è ancora un reato (pende ad oggi un disegno di legge). Per cui, ad essere punite sono le singole condotte poste in essere dal responsabile qualora integrino il reato di diffamazione aggravata, trattamento illecito dei dati personali (si pensi al caso del bullo che registri, col telefonino, un video mortificante per un minorenne), violenza privata o lesioni, percosse, stalking. Ma ci sono casi in cui gli atti commessi dai «cyberbulli» – per quanto gravi – non integrano una fattispecie di reato.

Non in ultimo l’identificazione del cyberbullo non è sempre facile. Diversi sono infatti i sistemi presenti su internet per nascondere il proprio indirizzo Ip, in modo da essere non identificabili per la polizia (si pensi al caso di chi si colleghi con un wi-fi libero o tramite reti Tor o proxy, usando un Ip riconducibile a un dominio estero).

Quando ottenere il risarcimento dei danni?

Come abbiamo detto, sul fronte civile è più facile ottenere il risarcimento del danno. Grava infatti sulla scuola e sui genitori la cosiddetta responsabilità oggettiva: essi cioè sono tenuti al risarcimento anche se non hanno avuto alcuna colpa o partecipazione nella commissione dell’illecito.

Il codice civile prevede solo una scusante che consente a genitori e scuola di non pagare i danni alle vittime di bullismo: aver fatto di tutto per evitare l’evento. Il che si traduce:

  • per la scuola: nell’aver predisposto tutte le misure necessarie a prevenire il danno, come ad esempio la sorveglianza di insegnanti e bidelli durante le ore di lezione, nella ricreazione o nelle operazioni di entrata e uscita dall’istituto scolastico. È necessaria inoltre la supervisione dei ragazzi anche sul bus (prevedendo la figura del «bus manager») e durante gli spostamenti da una classe all’altra. In ogni caso, a rispondere per l’istituto scolastico è il ministero dell’istruzione;
  • per i genitori: nell’aver impartito una corretta educazione al minore.

I giudici, però, sono particolarmente rigidi nell’interpretare tali due condizioni. Le maglie larghe alla porta del risarcimento sono rivolte anche a prevenire la commissione di ulteriori illeciti, per un comportamento che, al di là della dilagante espansione che sta avendo, rischia di creare danni irrimediabili nella psiche dei minori.

Per i genitori le cose diventano particolarmente complicate in quanto non è sempre facile dimostrare di aver fornito al proprio figlio un’educazione appropriata. Anzi, l’inadeguatezza della stessa – secondo la giurisprudenza – si può evincere dalle semplici modalità della condotta posta in essere. Ad esempio, l’aver imbavagliato e picchiato un compagno di classe, filmando e diffondendo tale condotta, è già di per sé sinonimo di una educazione non sufficiente. Emerge, infatti, in modo chiaro un grado di maturità ed educazione carente, conseguente al mancato adempimento dei doveri imposti ai genitori dal codice civile. È quanto chiarito dal Tribunale di Alessandria con una recente sentenza.

Come ottenere il risarcimento del danno?

Per poter chiedere il risarcimento non è sufficiente dimostrare il comportamento illecito da parte del bullo, ma anche che da questo è derivato un danno. A tal fine è certo indispensabile il certificato medico e la presenza di testimoni disposti a dichiarare quanto avvenuto (circostanza non sempre agevole da ottenere, per via della paura di ritorsioni), ma sarà opportuno valersi anche di una consulenza di parte che perizi i postumi riportati dal minore e li quantifichi in termini monetari.

In caso di assenza di tali prove si può ottenere un risarcimento in via equitativa, sulla base del danno presunto e stimato in base a quanto appaia giusto al giudice.

 

 

La responsabilità è di tutto il branco

Una sentenza della Cassazione ha segnato un punto importante nella lotta al bullismo stabilendo che, quando all’episodio criminoso abbiano partecipato più soggetti, sono tutti responsabili senza distinzioni: sia quelli che hanno avuto un ruolo di primo piano che quelli con una funzione solo strumentale e marginale. E anzi: il danneggiato può chiedere l’intero risarcimento anche a uno solo di essi, salvo poi il diritto di quest’ultimo di rivalersi nei confronti degli altri responsabili.

In altre parole, il danneggiato può rivolgersi alternativamente verso più persone per chiedere il risarcimento dell’intero danno subito, non essendo egli onerato di dover provare la misura delle rispettive responsabilità.

Fonte: La Redazione di http://www.laleggepertutti.it

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