– Le conseguenze dell’omessa indicazione della data di emissione: l’assegno bancario è nullo ma vale come promessa di pagamento –
Può capitare di rilasciare, al proprio creditore, un assegno privo di data. In tali casi l’assegno è nullo e, quindi, oltre a non poter essere incassato non consente di agire con il pignoramento. Tuttavia, si tratta pur sempre di un documento sottoscritto dal debitore con il quale questi riconosce il debito: pertanto vale come promessa di pagamento. Con la conseguenza che esso potrà essere utilizzato per ottenere dal giudice un decreto ingiuntivo. È quanto chiarito dalla Cassazione con una recente sentenza [Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 1 giugno – 11 ottobre 2016, n. 20449].
L’assegno bancario privo di data di emissione – si legge in sentenza – è nullo, ossia, non vale come tale, ma come mera promessa di pagamento.
Per la validità dell’assegno occorre che la data sia presente nel momento stesso in cui il titolo viene emesso. Non è possibile indicare la data in un momento successivo; ciò perché la data serve a stabilire il giorno dal quale decorre il termine di presentazione dell’assegno alla banca per il pagamento, sia perché, diversamente, l’assegno potrebbe circolare a tempo indeterminato e usufruire così indebitamente la funzione propria della cambiale.
Fonte: La Redazione di http://www.laleggepertutti.it