– Niente reato se la condotta non è abituale: ci devono essere stati più episodi lesivi nei confronti della vittima. Un singolo episodio non basta. –
Subire una violenza all’interno delle mura domestiche – sia che si tratti di violenza fisica che psicologica – è tanto grave che la legge ha voluto prevedere, per questi casi, un apposito reato: quello di maltrattamenti in famiglia. Ma attenzione: non basta un semplice episodio violento per far scattare questo illecito penale, ma è necessaria una condotta abituale e ripetuta nel tempo. È quanto chiarito dal Tribunale di Ivrea con una recente sentenza. Ma procediamo con ordine e vediamo quali sono i presupposti del reato, anche alla luce delle varie pronunce della Cassazione (riportate nel box alla fine dell’articolo).
Se il singolo episodio violento può integrare il diverso e più lieve reato di violenza privata, per avere il reato di maltrattamenti in famiglia è invece necessario che vi sia una pluralità:
- o di atti lesivi dell’integrità, libertà e decoro della vittima;
- oppure di atti di disprezzo e umiliazione che offendano la dignità della vittima.
Con la sentenza in commento, il giudice ha chiarito che, affinché si possa procedere per maltrattamenti in famiglia, non basta il singolo episodio violento che trae origine da situazioni contingenti che possono verificarsi nei rapporti interpersonali di una convivenza familiare.
Anche una serie di litigi tra marito e moglie, degenerati di tanto in tanto in violenze fisiche, non è sufficiente a far scattare i «maltrattamenti in famiglia», reato che, invece, richiede un quadro di sopraffazione sistematica e continua.
Difatti, il codice penale stabilisce che chiunque maltratta una persona della famiglia, o un minore degli anni quattordici, o una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l’esercizio di una professione o di un’arte, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro a otto anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a venti anni.
Il delitto comprende tutti quei fatti che possono produrre sofferenze sia fisiche che morali in colui che li subisce e che sono riprovati dalla coscienza pubblica in quanto ritenuti vessatori.
È necessario che nel reo vi sia una grave intenzione di avvilire e sopraffare la vittima: ciò riconduce a unità i vari episodi di aggressione, morale o materiale. Il reato è quindi realizzato da più atti; occorre quindi dimostrare che tutti i singoli fatti sono tra loro connessi e cementati in maniera inscindibile da una volontà unitaria, persistente e volta a una finalità criminosa.
Il delitto si consuma col semplice porre in essere l’azione o l’omissione che rappresenta il primo fatto vessatorio, e perdura fino a che i maltrattamenti non siano cessati. Non è necessario alcun danno.
Secondo la giurisprudenza il reato si caratterizza infatti per la sussistenza di una serie di episodi, che acquistano rilevanza penale per effetto della loro reiterazione nel tempo. Esso si perfeziona allorché si realizza un minimo di tali condotte (delittuose o meno) collegate da un nesso di abitualità e ciò anche nel caso in cui la serie reiterativa venga interrotta da una sentenza di condanna, o nel caso in cui tra una serie e l’altra, di atti costituenti i maltrattamenti, intercorra un intervallo di tempo sufficiente per ritenerle distinte.
Il reato di maltrattamenti in famiglia scatta non soltanto a seguito di percosse, minacce, ingiurie, privazioni imposte alla vittima, ma anche con atti di scherno, disprezzo, umiliazione e di asservimento idonei a cagionare durevoli sofferenze fisiche, anche solo morali. Lo stato di sofferenza e di umiliazione può derivare, al di là di specifici comportamenti vessatori, anche dal semplice “clima” instaurato all’interno della famiglia o della comunità. È necessario che l’agente eserciti, abitualmente, una forza oppressiva nei confronti di una persona della famiglia mediante l’uso delle più varie forme di violenza fisica o morale. È stato recentemente considerato reato di maltrattamenti anche il comportamento del genitore che riesce ad escludere dalla vita del figlio in maniera assoluta l’altra figura genitoriale e ciò anche nel caso in cui il minore non percepisce tali comportamenti come mortificanti o dolorosi.
La configurabilità del reato di maltrattamenti in famiglia deve essere esclusa se la moglie, presunta vittima del reato, reagisce alle intemperanze del marito e non assume mai un atteggiamento di passiva soggezione nei suoi confronti.
Il reato di maltrattamento è integrato non soltanto da specifici comportamenti attivi direttamente opprimenti la persona offesa, ma anche da omissioni, ossia da una deliberata indifferenza verso elementari bisogni esistenziale di una persona disabile.
Una legge del 2013 ha stabilito l’obbligo per le forze dell’ordine, i presidi sanitari e le istituzioni pubbliche che ricevono dalla vittima notizia dei reati suddetti di fornire alla vittima stessa tutte le informazioni relative ai centri antiviolenza presenti sul territorio e, in particolare, nella zona di residenza della vittima, e di mettere poi in contatto la vittima con i centri antiviolenza, qualora questa ne faccia espressamente richiesta.
Fonte: La Redazione di http://www.laleggepertutti.it