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– Atti emulativi: il comportamento che, pur essendo esercizio del diritto di proprietà, viene effettuato non per un’effettiva necessità ma solo per dar fastidio al vicino di casa è vietato dalla legge –

A scuola insegnano che il proprietario di una casa o di un terreno, di un giardino o di qualsiasi altro bene può farci quello che vuole purché non violi la legge. Esiste però un altro divieto che spesso si ignora (o, meglio, si finge di ignorare): quello dei cosiddetti atti emulativi. Si tratta di quegli atti che, pur rientrando tra le facoltà concesse al proprietario di un bene, non hanno una utilità effettiva, ma vengono posti solo allo scopo di dare fastidio e innervosire il vicino di casa. Insomma, l’atto in se stesso non è illegale, non viola alcuna norma e, per di più, è astrattamente consentito al soggetto che lo compie: senonché, quando la finalità di tale atto è proprio rivolta a danneggiare e molestare altre persone, allora si tratta di un atto emulativo, vietato dal codice civile [1].

A ricordarci che è illegale dare fastidio al vicino senza una ragione, anche se il nostro comportamento non viola formalmente la legge, è una recente sentenza del Tribunale di Ivrea [2]. Nel caso di specie, una persona non riusciva a fittare un appartamento per via del cattivo odore proveniente dalle pezze maleodoranti e dai brandelli di indumenti annodati e stesi dal vicino di casa in prossimità della siepe posta tra le due proprietà: tali atti venivano realizzati solo allo scopo di arrecare un danno al confinante. Secondo il giudice, l’apposizione di stracci puzzolenti sulla siepe manifestava solo un intento di danneggiare il vicino di casa, attesa la mancanza di una effettiva utilità di tale comportamento per il proprietario del terreno.

Un altro esempio di atto emulativo potrebbe essere il comportamento del vicino che, sfruttando il diritto concessogli dal codice civile [3] di innalzare un muro comune sul confine lo faccia al solo scopo di togliere aria al vicino o lo edifichi senza alcuna cura e con forme o modalità tali da togliere pregio all’immobile adiacente per via del brutto “panorama” [4].

Non è invece un atto emulativo il comportamento del proprietario di un terreno, su cui un altro soggetto ha un diritto di passaggio, che chiuda con un cancello la sua proprietà purché dia copia delle chiavi a quest’ultimo onde esercitare il suo diritto di servitù.

Atti emulativi potrebbero essere ancora il falciare l’erba o l’innaffiare il proprio giardino più volte al giorno, pur quando non ve ne sia bisogno, allo scopo di molestare i vicini.

Cosa sono gli atti emulativi?

Possiamo quindi dire che la corretta definizione di atti emulativi è quella di atti non necessari che, pur essendo legittimo esercizio del diritto di proprietà, vengono compiuti con il solo ed esclusivo scopo di infastidire altri.

Per essere “emulativo” un comportamento sono necessarie due condizioni:

  • la mancanza di utilità di tale atto per il proprietario che compie la condotta;
  • l’intenzione di arrecare danno al vicino di casa.

Gli atti emulativi possono integrare anche illeciti amministrativi oltre che una condotta vietata dal codice civile e fonte di risarcimento del danno. Ad esempio, chi volontariamente cammina piano con la propria auto, al centro della carreggiata, in modo da non farsi superare compie un atto emulativo che costringe l’automobilista che gli sta dietro a compiere una manovra pericolosa. È ancora più illecito il comportamento del conducente che tagli la strada a un’altra macchina [5].

Una serie di atti emulativi posti dal datore di lavoro potrebbero facilmente sconfinare nel mobbing. Si pensi al capo dell’azienda che obblighi il dipendente ad aspettarlo ad alcuni appuntamenti fuori dal posto di lavoro, per svolgere determinate attività, ma senza che questi mai si presenti. Tanto al fine di rendere più penosa la prestazione di lavoro.

 

IN PRATICA

Per aversi un atto emulativo – e quindi vietato – è necessario che l’atto di esercizio del diritto sia privo di utilità per chi lo compie e sia posto in essere al solo scopo di nuocere o di recare molestia ad altri.

[1] Art. 833 cod. civ.

[2] Trib. Ivrea, sent. n. 700/16 del 3.08.2016.

[3] Art. 885 cod. civ.

[4] Cass. sent. n. 6407/1994: «Il comproprietario può innalzare il muro comune senza il consenso del condomino e senza alcun vincolo di destinazione, salvo i limiti costituiti da divieto di atti emulativi e dalle esigenze di contemperamento dei reciproci interessi e di rispetto dei diritti altrui, quali quello di veduta che non può essere impedito dall’innalzamento del muro».

[5] Cass. sent. n. 33253/2015

Fonte: La Redazione di http://www.laleggepertutti.it/

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