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– Quando la nuova relazione è stabile il genitore ha diritto a incontrare i figli, nei periodi stabiliti, anche in presenza della nuova partner che convive con lui –

Spesso i problemi delle separazioni sorgono in seguito, dopo che sono state pronunciate e sono state stabilite le originarie condizioni. Possono ad esempio variare le condizioni economiche di uno dei due ex coniugi (e questo richiederà la revisione dell’assegno di mantenimento), oppure succede che uno dei due partner divisi instauri una relazione con un nuovo compagno, o compagna.

In questo caso il problema è complesso quando ci sono figli minori e la sentenza di separazione – emessa quando la nuova relazione ancora non c’era o comunque non era emersa – aveva stabilito il diritto di visita e di incontri tra il genitore non collocatario ed i figli nei periodi stabiliti, come i weekend o le vacanze natalizie ed estive, senza tener conto di questa nuova importante circostanza.

Il diritto di visita è previsto normalmente in tutti i casi di affidamento condiviso in favore del genitore con il quale i figli non coabitano e serve a garantire la prosecuzione di un rapporto costante ed equilibrato del bambino con entrambe le figure genitoriali, che è necessario per il corretto e armonico sviluppo della sua personalità. Un diritto stabilito innanzitutto in favore del figlio, prima che del genitore non più convivente con i bambini, che comunque deve poter continuare a mantenere rapporti con loro e partecipare con la sua presenza viva alla loro crescita.

Nella pratica i maggiori dissidi sorgono quando il padre separatoha una nuova compagna divenuta stabile e l’ex moglie per questo motivo si oppone agli incontri con i figli. Questo accade tanto più quanto i bimbi sono piccoli e dunque non ancora in grado di decidere autonomamente se intendono frequentare anche il nuovo ambiente familiare che il loro genitore ha nel frattempo instaurato.

D’altro canto il padre è ostacolato dal fatto di dover tenere i figli senza la presenza della sua nuova partner, con la quale magari convive e che non può essere allontanata di casa, ad esempio, ogni fine settimana quando il padre va a prendere i figli per portarli con sé.

Da un lato quindi, c’è l’ex moglie che non vuole che il marito possa incontrare i figli in presenza di questa persona e dall’altro lato c’è il padre, che vorrebbe continuare ad esercitare il proprio diritto di visita senza essere pregiudicato dalla nuova situazione e sarebbe lieto di inserire il figlio avuto dal precedente rapporto nel suo nuovo quadro familiare.

Se non si trova una composizione amichevole, sarà necessario l’intervento dirimente del giudice. La giurisprudenza solitamente risolve queste vicende caso per caso: a volte adotta una soluzione drasticamente negativa, come quando ha stabilito che il marito che lascia la moglie per un’altra perde il diritto di vedere i figli.  Altre volte preferisce dare un’indicazione interlocutoria prima di decidere, come quando ha recentemente stabilito un intervento di mediazione familiare per comporre gli attriti tra i due ex coniugi su questo punto.

Adesso arriva una nuova importante sentenza [1] a far luce su questo delicato punto: il Tribunale di Roma ha stabilito cheil padre può tenere il bambino durante i weekend anche se a casa c’è la sua nuova compagna. Nel caso deciso, la madre aveva sostenuto che il minore (un bambino di quasi 5 anni di età al momento della pronuncia del giudice, poco più di 4 quando era stato proposto il ricorso) potesse essere «turbato» dalla conoscenza con la persona con cui il padre aveva instaurato un rapporto sentimentale. Aveva quindi chiesto che gli incontri venissero procrastinati almeno fino a quando il bimbo non avesse compiuto 6 anni.

L’ex marito aveva obiettato che la donna era divenuta da anni la sua compagna e si era opposto alla revisione delle condizioni di separazione richieste dalla moglie. La sua tesi è stata accolta dal giudice romano: «non è possibile accogliere la richiesta del genitore volta ad impedire qualsiasi rapporto tra i propri figli ed il nuovo partner, sempre che la relazione con il nuovo compagno sia ormai consolidata e purché non vi sia un pregiudizio significativo per la prole», ha affermato il giudice, richiamando le parole contenute in una precedente sentenza della Cassazione [2].

Una limitazione di tal genere – prosegue il Tribunale – sarebbe «penalizzante per il genitore che abbia ricostruito una relazione con un altro partner in modo stabile e consolidato», ma anche per il minore, che sarebbe «privato della possibilità di vedere e frequentare il genitore nella pienezza delle relazioni di vita e affettive che ha positivamente ricostruito dopo la crisi coniugale». Il giudice, però, avverte che per ammettersi la nuova frequentazione tra il figlio minore e la nuova compagna del genitore dovrà esserci «non solo l’assenza di pregiudizi per il minore, ma anche la stabilità e la continuità della nuova relazione affettiva intrapresa dal genitore».

No a compagnie passeggere, transitorie, fugaci ed occasionali, quindi; sì invece quando la presenza del nuovo partner dell’ex coniuge non comporta un pregiudizio per il bimbo e la nuova coppia è stabile ed equilibrata.

Note:

[1] Tribunale di Roma, decreto n. 13139/20 del 20 luglio 2020.

[2] Cass. sent. n. 283/2009 del 9 gennaio 2009.

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