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– Rateizzazione delle cartelle di pagamento: il fermo e l’ipoteca non vengono cancellati con la semplice richiesta di dilazione se non è intervenuto l’integrale pagamento –

Rateizzare le cartelle esattoriali permette di dilazionare nel tempo, anche fino a sei anni, se non addirittura dieci (rateizzazione straordinaria) i debiti contratti con il Fisco. Certamente un’occasione da non perdere se il debito è molto elevato e non si riesce a sostenere il pagamento in unica soluzione. E’ bene però sapere che la rateizzazione di lunga durata potrebbe essere poco opportuna se l’Agenzia delle Entrate Riscossione ha già iscritto il fermo sull’auto o l’ipoteca sulla casa. Vediamo allora perchè la rateizzazione delle cartelle esattoriali non sempre conviene ed è bene esaminare lo stato dell’attività di riscossione prima di scegliere la strategia di pagamento più utile.

Rateizzazione cartelle: quali misure cautelari

A partire dal 2015 [1], le misure cautelari come fermo auto ipoteca sulla casa, eventualmente già iscritte sui beni del debitore, non vengono più cancellate con il pagamento della prima rata del piano di dilazione. Ciò significa che, se il contribuente non avrà prima pagato tutto il debito fino all’ultima rata, non gli sarà più possibile disporre liberamente del veicolo o della casa (invero, da un punto di vista giuridico, la vendita resta pur sempre possibile nonostante l’ipoteca, ma il valore del bene ne risulta fortemente deprezzato). Vediamo meglio di cosa si tratta.

Fino al 2015, l’accoglimento dell’istanza di dilazione delle cartelle esattoriali, presentata dal contribuente ed accettata da ex Equitalia, comportava che, eventuali fermiipoteche, iscritti prima dell’istanza stessa, venissero cancellati già al pagamento della prima rata. Questo consentiva al contribuente di poter tornare a utilizzare il proprio mezzo o a liberare l’immobile dal peso che ne riduceva il valore di mercato. Il che costituiva anche un forte incentivo a pagare perché non solo in tal modo il debitore poteva ritornare a disporre liberamente dei propri beni, ma nello stesso tempo sapeva che, qualora avesse interrotto il pagamento, le misure cautelari sarebbero state probabilmente reiscritte e non avrebbe più avuto modo di chiedere una seconda rateazione.

Dal 2015, in poi è tutto cambiato. Se è vero, da un lato, che chi decade dal programma di dilazione del pagamento (dopo il mancato versamento di 5 rate anche non consecutive) può sempre essere riammesso allo stesso, a condizione che paghi tutto lo scaduto, è anche vero, però – ed è questa la grossa penalizzazione – che l’ammissione alla rateazione non cancella eventuali fermi autoipoteche già iscritte dall’Agenzia delle Entrate Riscossione. Tutt’al più impedisce, qualora nessuna di queste misure sia stata già avviata, che vengano effettuate durante la rateazione. In buona sostanza, dunque, fermi e ipoteche non possono essere iscritti ex novo, ma se sono già stati iscritti non decadono più.

Con specifico riguardo al fermo amministrativo è bene precisare che, con il pagamento della prima rata del piano di dilazione, il fermo amministrativo viene sospeso (non revocato): ciò vuol dire che l’auto può circolare, ma il contribuente non può liberarsene, cioè non può venderla, donarla, permutarla o rottamarla.

Rateizzazione cartelle: quali effetti su fermo e ipoteca

Ladilazionepuò essere di 72 rate mensili(per un totale di 6 anni) o di 120 rate mensili(per un totale di 10 anni): periodo durante il quale l’auto non potrà essere messa in circolazione neanche per evitare i danni tipici che il mancato uso del motore inevitabilmente comporta. Senza contare il danno che potrebbe derivarne all’attività lavorativa o alla famiglia stessa, privata di un mezzo di locomozione in città che, ormai, non hanno più le stesse distanze del periodo in cui il decreto sulla riscossione esattoriale era stato scritto.

Allo stesso modo, chi vorrà vendere la propria casa ipotecata da Equitalia, magari proprio per acquisire la liquidità e pagare eventuali ulteriori debiti con lo Stato o con altri creditori, risanando la propria posizione e ripartendo da “zero”, non potrà più farlo: nessuno acquisterebbe un immobile già ipotecato senza la certezza che quel debito verrà onorato fino all’ultima scadenza, ben sapendo che, in caso contrario, l’immobile gli verrà sottratto.

Ma se è vero che la casa non subisce il deprezzamento in 6 o 10 anni, e l’iscrizione dell’ipoteca non ne impedisce l’uso, non è così invece per le automobili: dopo oltre un lustro, il veicolo sarebbe deprezzato sul mercato dell’usato. Non solo. A quel punto, il contribuente potrebbe pensare di acquistare una seconda auto per potersi muovere e ciò potrebbe togliergli la liquidità per adempiere al piano di rateazione. Risultato: nessuno potrebbe essere più interessato a chiedere la dilazione.

Fermo sulla seconda auto: è possibile?

Si potrebbe obiettare che, acquistando una seconda autoAgenzia Entrate riscossione potrebbe iscrivere fermoanche su di essa. In realtà esiste una circolare interna che stabilisce dei limiti al numero di ganasce fiscali:

  • per debiti fino a 2mila euro, il numero massimo è di un fermo auto;
  • per debiti tra 2mila e 10mila euro, il numero massimo di fermi sale a 10;
  • per debiti superiori a 10mila euro, non ci sono limiti di fermo.

Si tratta di una circolare interna, che quindi non ha valore di legge e, in caso di mancato rispetto, il cittadino non può contestarne la disapplicazione dinanzi al giudice. Tuttavia è anche vero che gli uffici dell’Agente della riscossione raramente si sono spinti a iscrivere fermo su più di un’automobile.

Si potrebbe porre, in caso di fermo sulla seconda auto, un’eccezione di sproporzionetra la misura adottata e il debito del contribuente. Tutto è però rimesso alla discrezionalità dell’agente della riscossione, che potrebbe anche “bloccare” tutti i veicoli in possesso del contribuente. Eventualmente è sempre consentito il ricorso al giudice in quanto l’utilizzo delle ganasce non può essere arbitrario. Secondo alcuni precedenti giurisprudenziali, l’indiscriminata applicazione del fermo potrebbe integrare, in alcuni casi, gli estremi dell’eccesso di potere, qualora vi sia sproporzione tra la misura cautelare e il credito da garantire.

Fermo auto in comproprietà: è possibile?

Una soluzione per evitare, a monte, il fermo auto è di cointestare il mezzo a un’altra persona.

Qualora il veicolo sia cointestato a due soggetti, di cui solo uno è debitore nei confronti dello Stato o di un ente pubblico, il provvedimento di fermo – in quanto impedisce l’uso del veicolo – andrebbe a colpire anche l’altro comproprietario, che non è debitore. Ciò, secondo prevalente indirizzo giurisprudenziale, sarebbe illegittimo perchè implicherebbe il divieto di circolazione ad un soggetto non debitore [2].

Fermo auto strumentale al lavoro: è possibile?

Dall’altro lato è anche vero che il decreto del fare [3]ha impedito il fermo auto sul mezzo strumentale all’esercizio dell’attività lavorativa, sia essa di lavoro autonomo, professionale o di lavoro dipendente (quando il posto di lavoro sia lontano dall’abitazione e non facilmente raggiungibile coi mezzi pubblici).

Fermo auto: quale procedura 

Dopo 60 giorni dalla notifica della cartella, se non è stato provveduto al pagamento, o non si è ottenuto una rateizzazione o ancora non è intervenuto un provvedimento di sospensione o annullamento del debito, Equitalia può procedere tanto alle misure cautelari (fermo e ipoteca) quanto a quelle esecutive (pignoramenti).

Per i debiti fino a mille euro, è possibile procedere alle azioni cautelari ed esecutive solo dopo 120 giornidall’invio, mediante posta ordinaria, di una comunicazionecontenente il dettaglio del debito.

Quanto al fermo amministrativodei beni mobili registrati, comunemente denominata “ganasce fiscali”, esso richiede, dopo il decorso dei 60 giorni dalla notifica della cartella, unpreavviso di iscrizione del fermo contenente l’intimazione a pagare il debito.

L’ente creditore non può procedere al fermo, per debiti inferiori ai 2mila euro, se non dopo aver inoltrato al debitore almeno due solleciti e che il secondo sia stato notificato almeno due mesi dopo il primo.

Il procedimento di iscrizione del fermo nei pubblici registri, in sintesi, è il seguente:

  • decorso di sessanta giorni dalla (regolare) notifica della cartella di pagamento, senza che il contribuente abbia provveduto al versamento delle somme;
  • notifica del preavviso di fermo al contribuente o al coobbligato;
  • iscrizione nel Pra del provvedimento ad opera dell’agente della riscossione, decorsi venti giorni dalla notifica del preavviso;
  • comunicazione dell’avvenuta iscrizione al contribuente o al coobbligato.

Fermo auto: quali effetti

L’iscrizione del fermo nei pubblici registri comporta i seguenti effetti:

  • divieto di circolazione del veicolo;
  • inopponibilità, nei confronti dell’agente della riscossione, degli atti dispositivi del bene. In pratica, in un primo momento il contribuente riceve la comunicazione di preavviso di fermo amministrativo. Con questo atto l’interessato è invitato a mettersi in regola nei successivi 30 giorni e informato che, in caso di mancato pagamento, si procederà all’iscrizione del fermo amministrativo sul veicolo corrispondente alla targa indicata.

Nel caso in cui il contribuente e proprietario del veicolo, non proceda al pagamento di quanto richiesto il mezzo potrà essere pignorato e venduto all’asta.

Note:

[1] Dlgs 159/2015.

[2] Comm. Trib. Reg. Piemonte, sent. n. 1374 del 03.10.2017; Comm. Trib. Prov. Napoli, sent. n. 2493 del 15.03.2021.

[3] Dl 69/2013.

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