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– Un minore può essere chiamato a rispondere penalmente di un atto illecito se ha già compiuto 14 anni e il giudice lo ritiene imputabile –

Pe poter essere chiamato a rispondere penalmente di un reato qualunque soggetto deve essere imputabile, deve cioè essere capace di intendere e di volere [1].La capacità di intendere è l’attitudine a comprendere il valore delle proprie azioni all’interno del contesto sociale di riferimento mentre la capacità di volere consiste nel potere di controllo dei propri impulsi e di determinazione tra ciò che bisogna fare e ciò che non bisogna fare. Che succede quando è un minore a commettere un reato?In questo caso l’età dell’autore dell’illecito penale influisce sull’imputabilità, per cui non sempre tale soggetto può essere processato e condannato.

La legge infatti dispone che è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il reato, aveva compiuto i 14 anni, ma non ancora i 18 anni, se aveva la capacità di intendere e di volere [2]. Il minore di 14 anni, invece, non è imputabile [3].

Facciamo allora il punto sulla situazione e vediamo insieme che succede quando è un minore a commettere un reato.

Minore di 14 anni: è responsabile penalmente?

A norma dell’articolo 97 del Codice penale il minore infraquattordicenne non è mai imputabile ed è destinatario di una presunzione di incapacità di natura assoluta, nel senso che non è ammessa la prova contraria e si prescinde dell’effettivo riscontro della sua capacità di intendere e di volere. A causa della giovane età lo sviluppo psicofisico del minore di 14 anni non può considerarsi completo tanto che lo stesso non è in grado di comprendere il disvalore delle proprie azioni o di formare la propria volontà in maniera autonoma e consapevole.

Ai fini della determinazione dell’imputabilità si prende a riferimento l’età che il minore aveva al momento della commissione del reato. Pertanto, se tale soggetto dopo qualche giorno dall’illecito compie 14 anni, non può esserne chiamato a risponderne penalmente. Tuttavia, se il giudice ritiene il minore infraquattordicenne socialmente pericoloso, tenuto conto della gravità del fatto e delle condizioni morali della famiglia in cui è vissuto, ordina che sia ricoverato nel riformatorio giudiziario oppure che sia posto in libertà vigilata.

Se, per il delitto commesso, la legge stabilisce l’ergastolo, o la reclusione non inferiore nel minimo a tre anni, e non si tratta di un delitto colposo, il giudice deve sempre ordinare il ricovero del minore nel riformatorioper un tempo non inferiore a tre anni [4].

Minore ultraquattordicenne: risponde del reato commesso?

L’articolo 98 del Codice penale prevede che è imputabile chi nel momento in cui ha commesso il fatto, aveva compiuto 14 anni ma non ancora 18, se aveva la capacità di intendere e di volere.

In pratica quando l’autore del reato è un soggetto ultraquattordicenne non sussiste alcuna presunzione di capacità o di incapacità, per cui spetta al giudice accertare caso per caso se il soggetto era imputabile o meno.

L’incapacità minorile non presuppone necessariamente la sussistenza di una patologia giuridicamente rilevante – quale un’infermità mentale – ma si fonda su un giudizio di immaturità: nella fascia di età compresa fra i 14 e i 18 anni infatti la capacità di intendere e di volere necessaria per essere considerati penalmente responsabili delle proprie azioni può essere raggiunta da ciascun soggetto in momenti differenti. Il giudice quindi deve valutare nei singoli casi concreti la sussistenza della maturità/immaturità del minore, ovvero se questi abbia raggiunto un grado di maturità tale da consentirgli di comprendere il disvalore sociale del proprio agire, in relazione alla natura del reato commesso, al bene giuridico offeso e alla struttura della fattispecie criminosa.

Se il giudice ritiene il minore ultraquattordicenne imputabile e responsabile per il reato contestato, applica una diminuzione di pena [5]; il giudice può ordinare che dopo l’esecuzione della pena, egli sia ricoverato in riformatorio giudiziario o che sia postoinlibertà vigilata [6].

Se invece il giudice ritiene il minore non imputabile perché immaturo ma socialmente pericoloso ordina che sia ricoverato nel riformatorio giudiziario o che sia posto in libertà vigilata. Se, per il delitto, la legge stabilisce l’ergastolo o la reclusione non inferiore nel minimo a 3 anni, e non si tratta di un delitto colposo, è sempre ordinato il ricovero del minore nel riformatorioper un tempo non inferiore a tre anni [7].

Libertà vigilata e riformatorio giudiziario: cosa sono?

Lalibertà vigilata e il riformatorio giudiziariosono duemisure di sicurezzaapplicabili ai minori non imputabili (perché infraquattordicenni o perché ritenuti incapaci di intendere e di volere), che si siano resi autori di un reato e ai minorenni condannati.

La misura della libertà vigilata è eseguita con la permanenza in casa. Con il provvedimento che prescrive ai minori di rimanere presso l’abitazione familiare o altro luogo di privata dimora, il giudice può imporre limiti o divieti alla loro facoltà di comunicare con persone diverse da quelle che con essi coabitano o che li assistono. Il giudice può, anche con separato provvedimento, consentire ai minori di allontanarsi dall’abitazione in relazione alle esigenze inerenti alle attività di studio o di lavoro ovvero ad altre attività utili per la loro educazione.

Nel caso di gravi e ripetute violazioni degli obblighi agli stessi minori imposti o nel caso di allontanamento ingiustificato dalla abitazione, il giudice può disporre il collocamento in comunità [8].

La misura delriformatorio giudiziarioviene eseguita con il collocamento dei minori in una comunità, pubblica o autorizzata, regolata da norme di vita e di condotta tali da sottoporre a controllo continuo i ricoverati, in modo da rendere improbabile il compimento di loro atti di aggressione della società e dell’ordinamento giuridico. Ai minori collocati in comunità il giudice può anche impartire prescrizioni inerenti alle attività di studio o di lavoro ovvero ad altre attività utili per la loro educazione.

In caso di gravi e ripetute violazioni delle prescrizioni o di allontanamento ingiustificato dalla comunità, il giudice può disporre la misura della custodia cautelare per un periodo non superiore a un mese qualora si proceda per un delitto per il quale è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni [9].

I reati per i quali si può applicare la misura di sicurezza del riformatorio giudiziario sono quelli per i quali è prevista la custodia cautelare in carcere, cioè i delitti non colposi puniti con l’ergastolo o con la reclusione non inferiore nel massimo a nove anni [10].

I genitori sono responsabili per i reati commessi dai figli minori?

Per i reati commessi dai figli minori i genitori non possono essere chiamati a risponderne penalmente in quanto la responsabilità penale è solo personale [11]. In pratica quando l’autore dell’illecito penale è un minore, i suoi genitori non possono essere processati e condannati al posto suo.

Se però dal fatto illecito sono derivati danni, le conseguenze civili del reato ricadono sui genitori del minore. Il padre e la madre infatti sono titolari di una responsabilità oggettiva che si fonda su una loro colpa nell’educazione del minore (cosiddetta culpa in educando). Il fatto stesso che il minore abbia commesso il reato lascia presupporre che i genitori non abbiano adempiuto all’obbligo di educarlo correttamente dunque sono tenuti a risarcire i danni subìti dalla vittima.

Per sottrarsi alla responsabilità i genitori devono dimostrare di non avere potutomaterialmente impedire il fatto e di avere impartito al figlio una corretta educazione.

Note:

[1] Art. 85, co. 2, cod. pen.

[2] Art. 98 cod. pen.

[3] Art. 97 cod. pen.

[4] Art. 224 cod. pen.

[5] Art. 98 cod. pen.

[6] Art. 225 cod. pen.

[7] Art. 224, co. 3, cod. pen.

[8] Art. 21 DPR n. 448/1998.

[9] Art. 22 DPR n. 448/1988.

[10] Art. 23 DPR n. 448/1998.

[11] Art. 27 Cost.

Fonte: www.laleggepertutti.it

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