
Il consenso informato integra una giustificazione dell’attività medica o rappresenta solo un presupposto di liceità dell’attività del medico al quale non è attribuibile un generale diritto di cura?
Fa molto discutere, specie in questi ultimi tempi, il significato da attribuire al consenso informato nell’ambito della medicina estetica. In linea generale, possiamo sin d’ora affermare che il consenso informato nella chirurgia estetica è più vasto rispetto a qualsiasi altra branca medica. Il medico non deve solo acquisire dal paziente l’accettazione per il tipo di intervento; ma anche quella sul risultato estetico che ne deriverà perché questa è una scelta privata, riservata a chi si sottopone all’intervento. Ipotizziamo, per essere chiari e specifici, che il chirurgo estetico aumenti di qualche taglia, rispetto a quanto concordato e quindi senza il consenso della paziente, il volume del seno. Ciò ci fornisce lo spunto per entrare nel merito del nostro articolo e analizzare cosa succede in caso di lesioni personali colpose conseguenti a un intervento di chirurgia estetica.
Qual è il presupposto di liceità dell’attività medico chirurgica?
Il presupposto di liceità dell’attività medico – chirurgica è il consenso del paziente. Il medico, infatti, di regola e al di fuori di taluni casi eccezionali, legati all’impossibilità di esprimere il consenso o il dissenso, non può intervenire senza il consenso del paziente.
In ambito medico, il consenso deve essere informato, cioè espresso a seguito di una informazione completa, da parte del medico, dei possibili effetti negativi della terapia o dell’intervento chirurgico, con le possibili controindicazioni e l’indicazione della gravità degli effetti del trattamento.
Il consenso informato ha come contenuto concreto la facoltà non solo di scegliere tra le diverse possibilità di trattamento medico, ma anche di rifiutare eventualmente la terapia e di decidere consapevolmente di interromperla, in tutte le fasi della vita, anche in quella terminale.
Il criterio della disciplina della relazione medico – malato è quello della libera disponibilità del bene salute da parte del paziente in possesso delle capacità intellettive e volitive, secondo una totale autonomia di scelte che può comportare il sacrificio del bene stesso della vita e che deve essere sempre rispettata dal sanitario. Pertanto, la mancanza del consenso informato determina l’arbitrarietà del trattamento medico – chirurgico e la sua rilevanza penale, in quanto posto in violazione della sfera personale del soggetto e del suo diritto di decidere se permettere interventi estranei sul proprio corpo, ma la valutazione del medico, sotto il profilo penale, quando si sia in ipotesi sostanziato in una condotta dannosa per il paziente, non ammette un diverso apprezzamento a seconda che l’attività sia stata prestata con o in assenza di consenso.
Il consenso informato integra una causa di giustificazione dell’eventuale condotta negligente?
Il consenso informato non integra una scriminate, ossia una causa di giustificazione dell’attività medica poiché, espresso da parte del paziente a seguito di una informazione completa sugli effetti e le possibili controindicazioni di un interveneto chirurgico. Esso rappresenta solo un presupposto dell’attività del medico che somministra il trattamento.
Quale valenza ha il consenso informato nel caso della chirurgia estetica?
Il ragionamento appena descritto con riferimento agli effetti del consenso informato sull’attività medico – chirurgica vale ancor di più nell’ambito della chirurgia estetica, che, per sua natura non è connotata dall’urgenza, essendo finalizzata a migliorare l’aspetto fisico del paziente in funzione della sua vita di relazione.
Conclusioni
Il consenso informato non integra una causa di giustificazione dell’attività medica poiché, espresso da parte del paziente a seguito di una informazione completa sugli effetti e le possibili controindicazioni di un intervento chirurgico, rappresenta solo un vero e proprio presupposto di liceità dell’attività del medico che somministra il trattamento, al quale non è attribuibile un generale diritto di cura a prescindere dalla volontà dell’ammalato.
Fonte: www.laleggepertutti.it