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Separazione

– L’infedeltà legittima l’automatica imputazione di responsabilità a carico del coniuge fedifrago salvo che questi dimostri che la crisi della coppia era già in atto –

Se il coniuge tradito riesce a dimostrare, nella causa di separazione, l’infedeltà dell’altro, il giudice pronuncia automaticamente, a carico di quest’ultimo, la sentenza di condanna con addebito: imputa, cioè, al coniuge fedifrago le responsabilità per la rottura del matrimonio.

Ciò comporta, come conseguenza per colui che subisce l’addebito, la perdita:

– del diritto al mantenimento (qualora il “traditore” ne avesse avuto diritto, poiché titolare di un reddito inferiore all’altro);

– dei diritti successori (ossia l’impossibilità ad essere erede dell’altro coniuge qualora questi deceda prima del divorzio).

Il coniuge responsabile del tradimento, tuttavia, può dimostrare, a propria difesa, che l’infedeltà è avvenuta quando già la coppia era in crisi.

In pratica deve fornire le prove che la relazione extraconiugale non è stata la causa, ma la conseguenza di una situazione familiare già irreversibilmente compromessa.

Si pensi al caso di Tizia che vada via di casa, abbandonando il tetto domestico, e Caio che, in conseguenza di ciò, inizi una relazione con un’altra donna. O all’ipotesi in cui Sempronio usi violenze ripetute nei confronti della moglie e quest’ultima trovi conforto in un altro uomo.

È quanto chiarito dal Tribunale di Nuoro con una recente sentenza (Trib. Nuoro, sent. n. 552/2015 del 29.09.2015).

L’inosservanza dell’obbligo di fedeltà coniugale è una violazione molto grave e giustifica di suo l’addebito della separazione, in quanto determina l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza.

Non è così se il coniuge che ha tradito dimostra che l’infedeltà non ha causato la crisi matrimoniale, anteriore alla relazione extraconiugale. Ma per fornire questa dimostrazione non basta che egli si rivolga a uno psicoterapeuta per rimediare alle difficoltà di comunicazione createsi nella coppia. Per il Tribunale ciò non è tale da provare l’esistenza di una crisi irrimediabile e quindi non giustifica il tradimento.

Il caso dell’infedeltà coniugale è l’eccezione rispetto alla regola in tema di addebito della separazione.

Infatti, in tutte le altre ipotesi, il coniuge che chiede l’addebito deve fornire le prove non solo dell’altrui comportamento colpevole (per es.: il comportamento violento e prevaricatore, l’abbandono del tetto coniugale, ecc.), ma anche del fatto che sia stato proprio questo comportamento a causare l’intollerabilità della convivenza (cosiddetto rapporto di causalità).

Invece, nel caso di tradimento, questa seconda prova non è necessaria perché si presume sempre che l’infedeltà sia un comportamento già di per sé intollerabile.

Fonte: La Redazione di http://www.laleggepertutti.it/

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