Info utili
– Tutti i casi di detrazione IRPEF delle spese del contratto di locazione per la casa adibita ad abitazione principale: studenti universitari, inquilini a basso reddito, giovani tra i 20 e i 30 anni, alloggi sociali, lavoratori dipendenti trasferiti per lavoro –
Chi vive in affitto può avere diritto alla detrazione Irpef delle spese nel modello Unico e 730 se rientra in uno dei seguenti casi specifici:
1) locazione a canone libero o concordato inquilini a basso reddito;
2) locazione giovani tra i 20 e i 30 anni;
3) locazione alloggi sociali;
4) locazione lavoratori dipendenti che hanno trasferito la residenza nel Comune o regione di lavoro;
5) locazione studenti universitari fuori sede.
In tutte tali ipotesi, la detrazione d’imposta varia in base al tipo di contratto e al reddito imponibile percepito durante l’anno. La condizione essenziale per godere della detrazione è che la casa in affitto sia adibita ad abitazione principale.
Le agevolazioni sono tra loro alternative e non cumulabili e, se il contratto di locazione è intestato a più inquilini, ciascuno di essi può beneficiare della detrazione in base alla quota prevista dal contratto, con riferimento al proprio reddito imponibile.
1 – Locazione legge 431/1998 inquilini a basso reddito
Per i contribuenti che hanno stipulato o rinnovato un contratto in base alla legge di riforma degli affitti 431/1998 a canone libero spetta una detrazione di:
– 300 euro se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro;
– 150 euro se il reddito complessivo è compreso tra 15.493,72 euro e 30.987,41.
In caso di canone concordato, la detrazione è di:
– 495,80 euro se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro;
– 247,90 euro se il reddito complessivo è compreso tra 15.493,72 euro e 30.987,41.
2 – Locazione giovani tra i 20 e i 30 anni
Ai giovani di età compresa tra i 20 e i 30 anni che hanno stipulato un contratto di locazione in base alla legge 431/1998 relativo all’abitazione principale (diversa da quella dei genitori), spetta per primi tre anni una detrazione di 991,60 euro.
La condizione richiesta è che il reddito complessivo non superi i 15.493,71 euro.
3 – Locazione lavoratori dipendenti che hanno trasferito la residenza
Ai lavoratori dipendenti che, per motivi di lavoro, trasferiscono la propria residenza in un’altra regione e in un comune distante almeno 100 chilometri dal precedente, possono usufruire al massimo per tre anni di una detrazione pari a:
– 991,60 euro se il reddito complessivo non supera i 15.493,71 euro;
– 495,80 euro, se il reddito complessivo è fino a 30.987,41 euro.
4 – Locazione alloggi sociali
Per il solo triennio 2014-2016, ai titolari di contratti di locazione di alloggi sociali spetta una detrazione di:
– 900 euro se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro;
– 450 euro se non supera i 30.98741.
5 – Locazione studenti universitari fuori sede
Per gli studenti universitari fuori sede è prevista una detrazione Irpef lorda del 19%, da calcolare sui canoni di locazione.
La detrazione è prevista sia per i contratti di locazione stipulati in base alla legge 341/1998 che per i canoni relativi ai contratti di ospitalità, agli atti di assegnazione in godimento o locazione stipulati con enti per diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza scopo di lucro e cooperative.
La condizione richiesta è che gli inquilini siano studenti universitari fuori sede; la detrazione non si estende a coloro che frequentano un master, un corso di specializzazione o un istituto tecnico superiore.
L’università deve trovarsi in un comune distante almeno 100 km da quello di residenza dello studente e appartenere una provincia diversa. L’agevolazione non spetta in caso di subaffitto.
L’importo massimo su cui calcolare il 19% è 2.633 euro annui (lo sconto fiscale è dunque di 500,27 euro) e la detrazione può essere fruita anche se il canone è pagato dai genitori (aventi i figli a carico). Dunque, se il contratto di locazione è intestato al genitore dello studente universitario fuori sede, egli potrà fruire del beneficio fiscale.
Nell’ipotesi di due figli universitari a carico di entrambi i genitori ognuno di questi potrà beneficiare della detrazione del 19% sull’importo massimo di 2.633 euro.
La detrazione spetta ad entrambi i genitori per metà e, secondo l’Agenzia delle Entrate, deve essere comunque calcolata su un importo massimo non superiore a 2.633 euro da ripartire tra i genitori con riferimento al loro effettivo sostenimento.
Fonte: Maria Monteleone da http://www.laleggepertutti.it/